L.R. Raccolta funghi in Toscana.

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Vincenzo Migliozzi
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L.R. Raccolta funghi in Toscana.

Messaggio da Vincenzo Migliozzi » 06 ago 2008, 15:10



Legge Regionale
11 Aprile 1995, n. 50
Testo coordinato [modificata dalla Legge Regionale 7 Agosto 1996, n. 64
e dalla Legge Regionale 17 Luglio 1997, n. 52]
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.



Articolo 1
Finalità
1.
La Regione Toscana disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi e promuove le opportune iniziative ai fini della loro tutela e conservazione.




Articolo 2
Tartufi destinati al consumo da freschi
1.
I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

a.
Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

b.
Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;

c.
Tuber brumale var moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

d.
Tuber aestivum Vitt, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

e.
Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

f.
Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

g.
Tuber borchii Vitt o Tuber albidium Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

h.
Tuber macrosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;

i.
Tuber mesentericum Vitt, detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2.
[Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 17 Luglio 1997, n. 52]
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono quelle di cui alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

3.
[Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della Legge Regionale 17 Luglio 1997, n. 52]
L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico delle spore, eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado o del Centro per lo studio della micologia del terreno del CNR di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università , di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, mediante rilascio di certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta regionale può stipulare apposita convenzione.




Articolo 3
Disciplina della raccolta
1.
La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che non siano state adempiute le procedure di cui all'articolo 6.

2.
Agli effetti della presente Legge i pascoli non sono da ritenersi compresi fra i terreni coltivati.

3.
Il diritto di raccolta riservata di tartufi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, nelle tartufaie "coltivate" ed in quelle "controllate" compete ai titolari della loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.

4.
Le tabelle di cm 20 x 30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, devono risultare collocate lungo la perimetrazione del terreno destinato a tartufaia ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e, in particolare, che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo.
La scritta, a stampatello e ben leggibile da terra, dovrà specificare quanto segue: "Raccolta di tartufi riservata. Attestazione comunale n..."

5.
Le tabelle non sono soggette a tassa di registro.

6.
Al fine di recare minor disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo, dal 1° Maggio al 30 Giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della Legge Regionale 3/94.

7.
Gli Enti Delegati di cui alla Legge Regionale 4 Settembre 1976, n. 64, e successive modifiche e integrazioni, possono dare in concessione, ai fini dell'istituzione delle tartufaie controllate, beni del patrimonio agricolo - forestale in loro gestione, con lo scopo di consentire in essi l'attività di raccolta organizzata dei tartufi, a imprenditori agricoli singoli o associati, con priorità a coltivatori diretti e cooperative agricole, o ad associazioni di tartufai locali di cui al successivo articolo 8.


Articolo 4
Tartufaie "controllate"
1.
Per tartufaie "controllate" si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, preventivamente micorrizate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.

2.
Per opportune pratiche colturali si intendono gli interventi di salvaguardia e miglioramento dell'efficienza produttiva della tartufaia naturale preesistente, nonché di tutela dell'ecosistema nel suo complesso, scelti, fra i seguenti, in relazione alle caratteristiche ecologiche della tartufaia;

a.
opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco, graticciate;

b.
trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;

c.
eliminazione della vegetazione infestante;

d.
sarchiature superficiali dell'area coltivata; dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;

e.
sfoltimento dei polloni sulle ceppaie e, se in presenza di vegetazione eccessivamente fitta, diradamenti selettivi di piante arboree;

f.
irrigazioni e pacciamature;

g.
adozione, in prossimità della tartufaia, di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema tartufigeno.

3.
È considerata operazione di incremento di tartufaia naturale, l'inserimento, senza danneggiamento della stessa, di piantine tartufigene di specie idonea, preventivamente micorrizate, nella tartufaia naturale da migliorare od in prossimità della stessa, in terreno vocato, in numero non inferiore a 30 piante/ha.

4.
Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, il Comune competente per territorio può derogare a quanto previsto dal comma 3, sentito il parere dell'ARSIA.


Articolo 5
Tartufaie "coltivate"
1.
Per tartufaie "coltivate" si intendono quelle costituite da impianto ex - novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizate, in numero non inferiore a 100 piante/ha.

2.
Detti impianti dovranno essere realizzati in ambientali vocati, evitando il danneggiamento o la distribuzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.




Articolo 6
Raccolta riservata
1.
Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico - amministrativa:

1.1
Il richiedente inoltra al Comune competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.
Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a.
mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufaia;

b.
documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;

c.
relazione tecnica comprendente:

-
superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;

-
descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);

-
interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;

-
durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;

-
indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate;

-
piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o controllata;

1.2
Il Comune effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti e della rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti.
In caso di approvazione del progetto il Comune autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro diciotto mesi.

1.3
Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

a.
dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

b.
attestato della Ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizate con le specie indicate;

c.
attestato di controllo delle piantine preventivamente micorrizate da porre a dimora nella tartufaia rilasciato dall'ARSIA, entro sessanta giorni dalla richiesta e comunque entro tempi tecnici utili per la loro messa a dimora, sulla base di una metodologia definitiva ed approvata dalla Giunta regionale.

1.4
Il Comune verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza della presente Legge.
Tale attestato ha validità di cinque anni a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell'interessato.

2.
Il Comune per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dell'ARSIA. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario all'ARSIA di formulare il suo parere tecnico, che, comunque, non potrà essere superiore a sessanta giorni.

3.
Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo comma 3 dell'articolo 7 sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.

4.
Il proprietario o conduttore del fondo tabellato il quale non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui alla lettera o. del comma 1 dell'articolo 21 della presente Legge ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comune entro il termine da questi stabilito.

5.
L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma autorizza il Comune a fare i lavori necessari ed a provvedere alla riscossione delle relative spese.




Articolo 7
Consorzi volontari
1.
Ai fini di salvaguardia e di incremento della produzione tartuficola, nonché di difesa dell'ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

2.
Al fine di garantire l'organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all'interno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimetri da tabellare aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell'area effettivamente oggetto d'intervento.

3.
Il Comune approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l'attestazione con le procedure dell'articolo 6, previa acquisizione del parere tecnico dell'ARSIA.




Articolo 8
Associazioni dei raccoglitori
1.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché di gestione delle tartufaie e di valorizzazione del prodotto, possono costituirsi associazioni dei raccoglitori.

2.
Il riconoscimento da parte dei competenti Organi Regionali di dette associazioni avverrà con le procedure di cui alla Legge Regionale 35 del 4 Agosto 1986.

3.
Le associazioni che ottengono il riconoscimento ai sensi della Legge Regionale 35/86, per poter accedere alle facilitazioni ed agevolazioni previste dalla presente Legge, dovranno dimostrare che il loro statuto prevede lo svolgimento di attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni e che almeno il 50% dei soci sono residenti o nelle aree geografiche di cui all'articolo 15 o nei territori dove abitualmente svolgono la loro attività di ricerca.




Articolo 9
Iniziative promozionali
[Articolo sostituito dal comma 1
dell'articolo 1 della Legge Regionale 7 Agosto 1996, n. 64] 1.
La Regione, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio, tenendo conto delle proposte degli Enti locali, dell'ARSIA, delle Associazioni dei tartufai, riconosciute ai sensi dell'articolo 8, delle Associazioni dei consumatori e delle Università ed Istituzioni scientifiche, promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e dimostrazione, alla formazione tecnica professionale, alla qualificazione dei raccoglitori, alla tutela, promozione, pubblicazione e salvaguardia culturale in materia di tartuficoltura.





Articolo 10
Idoneità ed autorizzazione dalla raccolta
1.
Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

2.
Tale idoneità è conseguita a seguito di esame da sostenere dinanzi ad una commissione nominata dalla Provincia per ogni rispettivo capoluogo.

3.
La commissione di cui al comma precedente ha sede presso la Provincia e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.

4.
La commissione è composta da:

-
dirigente responsabile del settore agricoltura e foreste della Provincia, che la presiede;

-
un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato;

-
un esperto dell'ARSIA;

-
tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

-
due esperti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi della Legge Regionale n. 35/86, se esistenti nella Provincia;

5.
Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità .

6.
L'esame di idoneità verte sul riconoscimento delle varie specie di tartufi, le tecniche di raccolta ed il miglioramento delle tartufaie nonché le tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, le normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.

7.
Un dipendente della Provincia svolge le funzioni di segretario della commissione.

8.
Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente Legge.




Articolo 11
Tesserino di idoneità
1.
L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità , richiede al Comune di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità e la fotografia. L'età minima dei raccoglitori non può essere inferiore a quattordici anni.

2.
Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento della relativa tassa di concessione regionale di cui al successivo articolo 23.

3.
Il tesserino ha validità quinquennale ed è rinnovato su richiesta dell'interessato.

4.
Il tesserino ha validità sull'intero territorio nazionale.

5.
Presso la Provincia è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati dai Comuni ricadenti nel proprio territorio. A tale scopo i Comuni trasmettono semestralmente i relativi dati.

6.
Fatte salve tutte le altre disposizioni non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo ed all'articolo 10, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.




Articolo 12
Modalità di ricerca e raccolta
1.
La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.

2.
La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio del cane, a ciò addestrato, e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

3.
Le buche aperte per l'estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.

4.
È in ogni caso vietato:

a.
la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;

b.
la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario;

c.
[Lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 7 Agosto 1996, n. 64]
la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori delle ore indicate all'articolo 13.




Articolo 13
Calendario di raccolta
[Articolo sostituito dal comma 1
dell'articolo 3 della Legge Regionale 7 Agosto 1996, n. 64]

1.
La raccolta è consentita secondo il seguente calendario:

a.
Tuber magnatum:

-
per le aree geografiche di provenienza delle Colline Sanminiatesi e delle Crete Senesi dal 10 Settembre al 31 Dicembre;

-
per il resto del territorio regionale dal 1° Ottobre al 31 Dicembre;

b.
Tuber melanosporum: per tutto il territorio regionale dal 15 Novembre al 15 Marzo;

c.
Tuber brumale, var. moschatum: per tutto il territorio regionale dal 15 Novembre al 15 Marzo;

d.
Tuber aestivum: per tutto il territorio regionale dal 1° Giugno al 30 Novembre;

e.
Tuber uncinatum: per tutto il territorio regionale dal 1° Ottobre al 31 Dicembre;

f.
Tuber brumale: per tutto il territorio regionale dal 1° Gennaio al 15 Marzo;

g.
Tuber Albidum: per tutto il territorio regionale dal 15 Gennaio al 30 Aprile;

h.
Tuber macrosporum: per tutto il territorio regionale dal 1° Settembre al 31 Dicembre;

i.
Tuber mesentericum: per tutto il territorio regionale dal 1° Settembre al 31 Gennaio.

2.
La ricerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari:

Gennaio dalle ore 7.00 alle ore 18.00;

Febbraio dalla ore 6.30 alle ore 18.30;

Marzo dalle ore 6.00 alle ore 19.00;

Aprile dalle ore 5.30 alle ore 19.30;

Giugno dalla ore 5.00 alle ore 21.00;

Luglio dalle ore 5.00 alle ore 21.00;

Agosto dalle ore 5.30 alle ore 20.30;

Settembre dalle ore 5.30 alle ore 19.30;

Ottobre dalle ore 6.00 alle ore 18.30;

Novembre dalle ore 6.30 alle ore 18.00;

Dicembre dalle ore 7.00 alle ore 17.30;

3.
Il Consiglio regionale con proprio atto può emanare eventuali variazioni ai periodi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo su proposta della Giunta regionale, su parere di almeno uno dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e dell'ARSIA.

4.
Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Provincia competente per territorio e sentito almeno uno degli istituti di cui all'articolo 2 e l'ARSIA, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.

5.
È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.

6.
Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente Legge e l'ARSIA, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata.


Articolo 14
Vendita di tartufi freschi
1.
I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà , ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità.

2.
I tartufi interi devono essere venduti separati dai tartufi spezzati.

3.
I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

4.
Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensioni inferiore.

5.
Sui tartufi freshi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata all'articolo 2, e la zona geografica di raccolta.




Articolo 15
Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione
1.
Allo scopo di qualificare la produzione regionale tartuficola, nonché di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto, vengono individuate le seguenti aree geografiche di raccolta:

a.
tartufo toscano bianco del Casentino;

b.
tartufo toscano bianco delle Colline Sanminiatesi;

c.
tartufo toscano bianco delle Crete Senesi;

d.
tartufo toscano bianco del Mugello;

e.
tartufo toscano bianco della Val Tiberina.

2.
La Giunta regionale, sentito il parere delle Amministrazioni Provinciali, delle Comunità Montane e dell'ARSIA, può proporre al Consiglio regionale l'istituzione di nuove zone geografiche di provenienza del prodotto con la relativa delimitazione, nonché di variazione della delimitazione delle aree geografiche di cui al precedente comma 1.

3.
I Comuni ricadenti nelle zone di cui al primo e secondo comma, allo scopo di tutelare gli ambienti tartufigeni, possono individuare e delimitare le aree di effettiva produzione di tartufi attraverso gli strumenti e le procedure previste dalla Legge Regionale n 5/95. A tal fine i Comuni possono avvalersi dell'apporto tecnico dell'ARSIA.




Articolo 16
Lavorazione dei tartufi
1.
[Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della Legge Regionale 17 Luglio 1997, n. 52]
La lavorazione del tartufo per la conservazione e successiva vendita può essere effettuata, per le specie di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente:

a.
dalle imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura al Registro ditte nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e/o iscritte nel corrispondente settore del Registro delle imprese;

b.
dai consorzi volontari, di cui al precedente articolo 7;

c.
dalle cooperative di conservazione e commercializzazione

2.
Sono fatte salve le norme di cui alla Legge 9 Febbraio 1963 n. 59.

3.
[Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 17 Luglio 1997, n. 52]
I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la data di confezione, il termine minimo di conservazione, la località di cui ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione delle zone di cui all'articolo 15, la classifica ed in peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

4.
È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari di cui alla Legge 30 Aprile 1962, n. 283 e relativo regolamento di esecuzione nonché successive modificazioni ed integrazioni.


Articolo 17
Conservazione tartufi
1.
I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell'etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120° centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

2.
L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre a quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sull'etichetta con termini appropriati e comprensibili.

3.
È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.




Articolo 18
Commercializzazione tartufi
1.
[Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 17 Luglio 1997, n. 52]
I tartufi conservati sono posti in commercio solo se maturi, sani, ben puliti e contenuti in recipienti provvisti di etichetta con l'indicazione della specie e della classifica prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

2.
Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a.
liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;

b.
profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c.
assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d.
esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell'etichetta.

3.
Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5%.


Articolo 19
Accertamento delle infrazioni
1.
Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente Legge gli agenti dipendenti dagli Enti Locali, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria.

2.
Possono inoltre essere impiegati quali guardie volontarie, in conformità con la legislazione vigente in materia di sanzioni amministrative, previa stipulazione con le Provincie di convenzione con le associazioni operanti nella materia di cui alla presente Legge, gli associati delle medesime.

3.
Fermi restando i poteri di accertamento previsti dal comma 1 dell'articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente Legge possono chiedere l'esibizione del tesserino di idoneità di cui all'articolo 11.




Articolo 20
Procedimento sanzionatorio
1.
[Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 7 Agosto 1996, n. 64]
Competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente Legge è la Provincia nel cui territorio è stata commessa l'infrazione. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrative vengono introitate dalle Province.

2.
Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della Legge 24 Novembra 1981, n. 689 "modifiche al sistema penale".

3.
Gli agenti accertatori procedono al sequestro dei tartufi raccolti, messi in commercio o comunque detenuti in violazione delle disposizioni della presente Legge.

4.
Salvo il caso in cui emetta ordinanza di archiviazione, la Provincia dispone sempre la confisca dei tartufi sequestrati ai sensi del precedente comma 3 con l'ordinanza ingiuntiva di pagamento.

5.
In caso di pagamento in misura ridotta, la confisca è disposta con apposita ordinanza.




Articolo 21
Sanzioni
1.
Per la violazione delle disposizioni della presente Legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a.
la sanzione da Lire 150.000 a Lire 1.500.000 per chi effettua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver conseguito il tesserino di cui all'articolo 11;

b.
la sanzione da Lire 150.000 a Lire 1.500.000 per chi, pur essendo munito del tesserino, non ha provveduto al pagamento della tassa annuale;

c.
la sanzione da Lire 150.000 a Lire 1.500.000 per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consentite;

d.
la sanzione da Lire 150.000 a Lire 1.500.000 per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane appositamente addestrato o senza idoneo attrezzo;

e.
la sanzione da Lire 150.000 a Lire 1.500.000 per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione andante del terreno o effettua buche in soprannumero o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d'arte;

f.
la sanzione da Lire 150.000 a Lire 1.500.000 per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboschimento; tali aree devono essere delimitate da tabelle recanti la scritta: "area di rimboschimento fino al ..." dispone con la tipologia e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 3;

g.
la sanzione da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 per chi raccoglie tartufi immaturi: in detto caso oltre alla sanzione precedente si applica una sanzione di Lire 150.000 per ogni tartufo colto immaturo;

h.
la sanzione di Lire 250.000 a Lire 2.500.000 per la vendita al mercato pubblico di tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente Legge;

i.
la sanzione da Lire 600.000 a Lire 6.000.000 per chi esercita il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previsto dal calendario ovvero per chi esercita il commercio di tipi di tartufo non previsti dall'articolo 2;

l.
la sanzione da Lire 300.000 a Lire 3.000.000 per chi mette in commercio tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente Legge;

m.
la sanzione da Lire 150.000 a Lire 1.500.000 salvo e impregiudicato ogni altra sanzione per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di "Raccolta di tartufo riservata" senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d'uso civico tabellati con la scritta "raccolta di tartufo riservata - terre d'uso civico";

n.
la tabellazione illegittima delle aree rimboschite, è punita con una sanzione di Lire 25.000 per ogni tabella apposta illegittimamente;

o.
l'opposizione o il mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate è punita con una sanzione da Lire 1.500.000 a Lire 15.000.000;

p.
la sanzione di Lire 75.000 a Lire 750.000 per chi non esibisce il tesserino di cui all'articolo 11 a richiesta degli agenti accertatori;

q.
la sanzione da Lire 150.000 a Lire 1.500.000 a chi non appone la tabellazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 3;

r.
la sanzione da Lire 15.000 a Lire 1.500.000 per la violazione di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 della presente Legge;

s.
la sanzione da Lire 150.000 a Lire 1.500.000 per chi viola le disposizioni della presente Legge o del calendario di raccolta non espressamente richiamate dal presente articolo.

2.
In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma precedente sono raddoppiate.

3.
Qualora sia accertata la violazione di cui alla lettera g. del primo comma, l'ammontare del pagamento in misura ridotta è determinato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all'articolo 16 della Legge 24 Novembre 81, n. 689 e, per la parte proporzionale, moltiplicando l'importo base indicato nella stessa lettera g. per il numero dei tartufi immaturi risultante dal verbale di accertamento.


Articolo 22
Recidiva
1.
Ai fini della presente Legge è considerato recidivo colui che dopo aver commesso una delle infrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 21, ne commette, nei cinque anni successivi, un'altra, ancorché diversa dalla precendente.

2.
Le infrazioni accertate con provvedimento amministrativo o giurisprudenziale definitivo sono annotate, su richiesta della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, nel tesserino di cui all'articolo 11, a cura del Comune che lo ha rilasciato.

3.
Alla terza violazione contestata è previsto il ritiro del tesserino per un anno.




Articolo 23
Tasse di concessione regionale
1.
I provvedimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività regolata dalla presente Legge sono soggetti alla tassa sulle concessioni regionali di cui alla tariffa annessa al Decreto Legge 22 Giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni e con le modalità stabilite dalla Legge Regionale 15 Maggio 1980, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

2.
Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino di abilitazione, è tenuto al pagamento della tassa di rilascio. Successivamente, per ogni anno solare di validità del tesserino, il raccoglitore è tenuto al versamento della tassa di concessione entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento.

3.
Il pagamento della tassa di concessione non è dovuto in caso di non esercizio dell'attività di ricerca e di raccolta.




Articolo 24
Norme transitorie
1.
Permangono in vigore le attestazioni di tartufaia "coltivata" e "controllata" rilasciate ai sensi della precedente Legge Regionale 58/88.

2.
L'attestato di cui al punto c. del comma 1.3 dell'articolo 6 dovrà essere esibito dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale della relativa metodologia di controllo.

3.
Le associazioni dei tartufai già riconosciute hanno un anno di tempo dall'entrata in vigore della presente Legge per adeguarsi alla nuova normativa.

4.
Permane in vigore la validità dei tesserini rilasciata sulla base della precedente normativa (Legge Regionale 58/88).

5.
[Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 5 della Legge Regionale 7 Agosto 1996, n. 64]
Il versamento della tassa di rilascio e della tassa annuale, con le modalità e nei tempi di cui all'articolo 23, ha inizio a partire dall'anno 1996.

6.
Le associazioni dei tartufai già riconosciute ai sensi della Legge Regionale 35/86, per poter accedere alle facilitazioni e agevolazioni previste dalla presente Legge, devono, entro un anno, conformare il loro statuto a quanto richiesto dal comma 3 dell'articolo 8.


Articolo 25
Disposizioni finanziarie
1.
Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente Legge, si fa fronte con gli stanziamenti disposti dalle leggi annuali di bilancio sui competenti capitoli di spesa.

2.
I capitoli 25110 e 25112 del bilancio 1995 cambiano la loro denominazione in "Interventi per la tutela, la valorizzazione in materia di tartuficoltura - Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50".


Articolo 26
Norme finali
1.
La Legge Regionale 3 Agosto 1995, n. 58 modificata dalla Legge Regionale 4 Luglio 1989 è abrogata.


La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Toscana.






Fernando
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regione: Toscana
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Re: L.R. Raccolta funghi in Toscana.

Messaggio da Fernando » 25 mag 2017, 10:17

Ciao.

Ho visto che questo argomento è del 2008, mi permetto di aggiungere un paio di link per aggiornare un poco la situazione,
in quanto ci sono stati alcuni cambiamenti.

http://www.regione.toscana.it/-/raccolt ... sposizioni

http://www.provincia.pistoia.it/caccia_ ... funghi.asp

Un saluto a tutti.

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