L.R. Raccolta funghi in Liguria .

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Vincenzo Migliozzi
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L.R. Raccolta funghi in Liguria .

Messaggio da Vincenzo Migliozzi » 14 ago 2008, 09:19


REGIONE LIGURIA

Legge Regionele n° 30 del 03 maggio 1985
Disciplina della raccolta dei funghi spontanei.

ARTICOLO 1


La presente legge disciplina la raccolta dei funghi spontanei allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio naturale e l' incremento dei fattori produttivi nei territori montani in conformita' con gli obiettivi di cui all' articolo 10 della legge 27 dicembre 1977 n¨ 984 e di assicurare i benefici che possono derivare agli ecosistemi vegetali.



ARTICOLO 2


Nei limiti e con le modalita' indicate nei successivi articoli 3 4 e 5 la raccolta dei funghi e' libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura secondo gli usi. Il proprietario singolo od associato anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui al successivo articolo 6 tuttavia puo' riservarsene la raccolta con la semplice apposizione di cartelli e tabelle da collocare ad almeno tre metri di altezza dal suolo lungo il confine dei terreni e ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo. I cartelli dovranno recare l' indicazione di << Proprieta' privata >> ovvero la denominazione del consorzio o dell' ente con la scritta a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra << Raccolta dei funghi e degli altri prodotti del bosco riservata >>. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all' articolo 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.



ARTICOLO 3


In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi spontanei e' consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantita' giornaliera individuale nei seguenti limiti:

a) per la specie << boletus reticulatus edulis aereus e pinicola >> (porcini) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;

b) per la specie << amanita caesarea >> (ovolo) fino ad un massimo di un chilogrammo per persona;

c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi cinque per persona esclusi i chiodini la cui raccolta non e' soggetta a limiti. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma precedente la quantita' di raccolta individuale non puo' complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi cinque. I prprietari e le persone aventi il godimento del fondo nonche' i loro familiari e dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantita'. Analoga facolta' spetta agli aventi diritto nei terreni di proprieta' frazionale.



ARTICOLO 4


La raccolta dei funghi spontanei deve avvenire cogliendo con torsione esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie. E' vietato nella raccolta dei funghi spontanei usare rastrelli uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno il micelio fungino e lo apparato radicale della flora. E' altresi' vietato fare uso di sacchetti di plastica e contenitori stagni per la raccolta e il trasporto dei funghi. E' consentito durante la ricerca dei funghi spontanei l' uso di un bastone a punta unica purche' il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.



ARTICOLO 5


La raccolta e il danneggiamento dei funghi spontanei non commestibili o velenosi sono vietati.


ARTICOLO 6


La Pregione le Province i Comuni e le Comunita' Montane proprietari di boschi naturali o di terreni incolti gli imprenditori agricoli e forestali i proprietari coltivatori diretti i mezzadri i coloni e gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti possono promuovere ai sensi dell' articolo 2602 del Codice Civile la costituzione di consorzi volontari per la ricerca la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati nei boschi e nei terreni delimitati cosi' come stabilito nel precedente articolo 2 ed appartenenti ai soggetti consorziati ai soci partecipanti od a persone da questi autorizzate secondo modalita' che i consorzi stessi stabiliranno nei loro atti costitutivi o mediante atti deliberativi assunti nei modi di legge ed in conformita' dello statuto anche mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento. I proventi cosi' conseguiti esclusi quelli ricavati dalla attivita' economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale dedotti gli oneri generali e le spese di sorveglianza e di custodia dovranno essere impiegati in opere ed interventi diretti al miglioramento del bosco ed alla sua piu' razionale coltivazione per incrementare i prodotti naturali.



ARTICOLO 7


I Sindaci dei Comuni della regione possono stabilire con proprio provvedimento da pubblicarsi all' albo del Comune e da rendersi noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi nella stagione primaverile ed autunnale. Il provvedimento deve essere obbligatoriamente preceduto da parere del Corpo forestale dello Stato. Ove i sindaci non provvedano a quanto sopra la raccolta si intedera' comunque consentita.



ARTICOLO 8


Sono incaricati della osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale di vigilanza della caccia e della pesca gli organi di polizia locale i custodi forestali dei Comuni e dei loro consorzi nonche' gli agenti giurati che ne abbiano facolta' in base alle vigenti leggi. Gli agenti giurati nominati dai consorzi devono possedere i requisiti di cui all' articolo 138 del TU di pubblica sicurezza e prestano giuramento dinanzi al pretore.



ARTICOLO 9


Le violazioni alle norme degli articoli 3 e 6 della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 50.000 e massima di lire 300.000 e della confisca amministrativa dei funghi salva in ogni caso la prova della legittima provenienza. Il prodotto confiscato viene attribuito al consorzio o al Comune che ne stabilisce la destinazione. La violazione dell' articolo 5 della presente legge e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 30.000 e massima di lire 100.000 e della confisca amministrativa dei funghi. Le violazioni delle prescrizioni di cui all' articolo 4 della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 50.000 e massima di lire 100.000. La violazione delle prescrizioni di cui all' articolo 7 della presente legge e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000.



ARTICOLO 10


Per le applicazioni delle sanzioni amminitrative previste dalla presente legge valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 e delle legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.



ARTICOLO 11


Il Presidente della Giunta regionale ha la facolta' di ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell' ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biobiotici o abiotici che regolano la reciprocita' dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco. Il Presidente della Giunta regionale ha la facolta' altresi' di rilasciare per documentati scopi didattici o scientifici speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo. Le funzioni di cui ai commi precedenti sono delegate alle Comunita' Montane ed ai Consorzi di Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura competenti per territorio i quali dovranno in ogni caso sentire il parere vincolante dell' organo forestale.



ARTICOLO 12


I Consorzi di cui al precedente articolo 6 e quelli gia' esistenti con analoghe finalita' dovranno inviare all' Assessorato regionale all' agricoltura nel termine rispettivamente di tre mesi dalla omologazione dell' atto costitutivo o di entrata in vigore della presente legge copia dell' atto stesso e dello statuto ed alla fine di ogni anno una relazione sommaria sulla attivita' e sull' impiego dei proventi per le finalita' di miglioramento e di conservazione.



ARTICOLO 13


E' abrogata la legge regionale 21 maggio 1979 n. 18. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 3 maggio 1985




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