L.R. Raccolta funghi in Friuli Venezia Giulia.

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Vincenzo Migliozzi
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L.R. Raccolta funghi in Friuli Venezia Giulia.

Messaggio da Vincenzo Migliozzi » 14 ago 2008, 09:06




Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE - L'ASSESORE REGIONALE ALLE FORESTE


VISTA la legge regionale 15 05 2000, n.12 recante la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio della Regione FVG;
VISTO il regolamento di esecuzione della medesima legge regionale 15. 05. 2000 approvato con D.P.G.R. n. 0436/Pres. d. d. 1 12 2000;
VISTI in particolare gli articoli 3, 5 e 13 del citato regolamento concernenti rispettivamente il permesso temporaneo, l'autorizzazione ed il permesso di raccolta di funghi in regime di disciplina transitoria;
CONSIDERATO che rientra nella propria competenza, ai sensi dei sopraccitati articoli 3, 5 e 13 del regolamento determinare i corrispettivi che i Comuni, le Province e le Comunità Montane praticheranno nel corso dell'anno 2001 al fine del rilascio delle autorizzazioni e dei permessi di raccolta dei funghi;
DECRETA I corrispettivi per il rilascio, nel corso dell'anno 2001, da parte di Comuni, Province e Comunità Montane, dei permessi temporanei, delle autorizzazioni e dei permessi in regime transitorio di raccolta dei funghi epigei sono determinati come dai seguenti prospetti:
1) Permessi Temporanei
(Vengono rilasciati solo da Comunità e Comuni Montani ai turisti ai sensi dell'art. 3 del regolamento ed hanno validità limitata al territorio dell'Ente che li ha rilasciati)


Tipo di permesso Corrispettivo dovuto dai
Residenti in Regione Corrispettivo dovuto dai non
residenti in Regione
Giornaliero Lire 10.000 Lire 20.000
Settimanale Lire 30.000 Lire 60.000
Mensile Lire 50.000 Lire 100.000
Bimestrale Lire 70.000 Lire 140.000

2) Autorizzazioni
(Vengono rilasciate, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, dalle Province e dalle Comunità Montane, hanno validità permanente e consentono la raccolta di funghi subordinatamente al versamento del corrispettivo annualmente stabilito su tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni di luogo di cui art. 1, comma 2, lettere g), h), ed m) della L.R. 12/2000).

Dai residenti in Regione Dai non residenti in Regione
Corrispettivo dovuto per il periodo decorrente dalla data del rilascio dell'autorizzazione al 31/12/2001 Lire 100.000 Lire 200.000

3) Permessi temporanei in regime di disciplina transitoria
Vengono rilasciati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, da Comuni e da Comunità Montane ed hanno (validità limitata al territorio dell'Ente che li ha rilasciati)

Dai residenti in Regione Dai non residenti in Regione
Corrispettivo dovuto per il periodo decorrente dalla data del rilascio dell'autorizzazione al 31/12/2001 Lire 100.000 Lire 200.000

Qualora il titolare di permesso temporaneo rilasciato ai sensi dell'art. 3 del regolamento consegua successivamente l'autorizzazione prevista dall'art. 5 del regolamento medesimo, lo stesso non sarà tenuto a versare il corrispettivo normalmente previsto per il rilascio dell'autorizzazione. Le Comunità Montane ed i Comuni, con deliberazione da assumere entro e non oltre il 31 marzo 2001, possono stabilire riduzioni sino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità dei permessi temporanei rilasciati ai sensi degli art. 3 e 5 del regolamento. Udine: 29 DIC 2001.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.
Legge regionale 12/2000, articolo 1, comma 1. Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale. Approvazione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 il cui articolo 1, 1° comma, dispone che la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia sia disciplinata, in attuazione dei principi espressi dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, da un Regolamento da adottare previo parere vincolante della competente Commissione consiliare;
CONSIDERATO che sulla bozza di detto Regolamento predisposto dalla Direzione regionale delle foreste, il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente si è espresso favorevolmente nella seduta del 23 ottobre 2000;
VISTO che anche la IV Commissione consiliare nella seduta del 9 novembre 2000 ha espresso parere favorevole su detto testo regolamentare;
RITENUTO, pertanto, di approvare il Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio del Friuli - Venezia Giulia;
VISTA la legge 23 agosto 1993, n. 352;
VISTO il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3533 del 17 novembre 2000;
DECRETA
È approvato il "Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale", nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, lì 1 dicembre 2000
Registrato alla Corte dei conti, Udine. addì 14 dicembre 2000 Atti della Regione Friuli - Venezia Giulia, Registro 1, foglio 60

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL TERRITORIO REGIONALE ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 12.

Art. 1 - (Finalità)
1. Il presente Regolamento, in attuazione dei principi e delle direttive contenuti nella legge 23 agosto 1993, n. 352, così come integrata dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, disciplina la raccolta dei funghi epigei sul territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2
1. La raccolta dei funghi è consentita su tutto il territorio regionale, a persone maggiorenni in possesso dell'autorizzazione prevista al successivo articolo 5, eccettuati i territori indicati al terzo e quinto comma dell'articolo 9.
Art. 3 - (Permessi temporanei)
1. Le Comunità ed i Comuni montani, a completamento dell'offerta turistica, possono rilasciare a persone maggiorenni permessi temporanei di raccolta, della durata massima di due mesi, usufruibili nei giorni di effettivo soggiorno presso le strutture alberghiere e ricettive tenute alla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza dei propri ospiti.
2. A tal fine le Comunità e i Comuni montani congiuntamente stabiliscono annualmente il numero massimo dei permessi da rilasciare calcolati in ragione di un valore percentuale della media degli arrivi turistici accertati su tutto il territorio della Comunità montana nell'ultimo triennio, attribuendo ad ogni Comune un numero di permessi in proporzione agli ettari boscati di ognuno di essi.
3. Le Comunità e i Comuni montani possono prevedere altresì una suddivisione in permessi giornalieri, settimanali, mensili o bimestrali. I titolari di permessi temporanei possono esercitare la raccolta solo nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ente pubblico che li ha rilasciati e per i giorni di effettivo soggiorno.
4. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, si determinano annualmente i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei, per le durate sopra elencate, in forma differenziata tra residenti in Regione e non residenti.
5. Le Comunità montane e i Comuni possono stabilire riduzioni fino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso temporaneo.
6. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Art. 4 - (Agevolazioni)
1. I proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento sui fondi possono esercitare la raccolta nei fondi medesimi, ancorché privi di autorizzazione o permesso e senza limiti di quantità, nel rispetto comunque delle modalità e dei divieti previsti nei successivi articoli 8 e 9.
2. I proprietari o i conduttori di terreni che intendano riservarsi la raccolta, devono recintarli o tabellarli in maniera da renderne facilmente individuabile il perimetro; a tal fine vengono utilizzate le tabelle di cui all'allegato 6.
3. Le zone in tal modo riservate non possono costituire riserve di raccolta a pagamento.
4. In ogni caso i conduttori dovranno essere in possesso di autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 5, e attenersi ai limiti quantitativi di cui al successivo articolo 6.
5. Per i residenti nei Comuni classificati montani già in possesso di autorizzazione alla raccolta di cui al successivo articolo 5, che siano coltivatori diretti, a qualunque titolo, o che abbiano in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, il limite di raccolta di 3 kg giornalieri di cui all'articolo 6 può essere elevato a 15 kg.
6. A tal fine gli interessati presentano annualmente al Presidente della Comunità montana di residenza una domanda in carta legale nella quale dichiarano che la vendita dei funghi consente loro il mantenimento o l'integrazione del reddito familiare. A dimostrazione di ciò il richiedente l'agevolazione dovrà allegare alla domanda, ad eccezione della prima volta per la quale sarà sufficiente la semplice dichiarazione che la raccolta è finalizzata al mantenimento o all'integrazione del reddito, copia della documentazione fiscale di vendita relativa all'anno precedente.
7. Di tale agevolazione verrà data evidenza sul tesserino di autorizzazione raccolta funghi di cui all'allegato 2.
8. In applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera h) della legge regionale 12/2000, i Comuni nei territori montani che, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, intendono riservare la raccolta dei funghi solo ai residenti ed ai titolari di permesso temporaneo, devono farne domanda al Presidente della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, motivando e documentando la natura e la fondatezza giuridica degli usi e delle consuetudini invocate o i termini comparativi con altre realtà regionali che giustifichino la necessità di una tutela dell'economia turistica locale ed indicando esattamente i limiti territoriali entro i quali essi intendono far valere tale riserva alla raccolta e le sue concrete modalità di applicazione ai residenti ed ai turisti.
9. L'accoglimento o meno della domanda è contenuto in un decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato su conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'assessore competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
10. In sede di prima applicazione del disposto del comma 8, le domande devono pervenire alla Direzione regionale delle foreste entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento.
Art. 5 - (Autorizzazione alla raccolta)
1. Le domande volte all'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta redatte secondo il modello di cui all'Allegato I, vanno presentate in carta legale entro il 31 marzo di ogni anno alla Provincia di appartenenza o alla propria Comunità montana se il richiedente risiede in un Comune montano.
2. I cittadini non residenti in Regione che intendono esercitare la raccolta di funghi sul territorio regionale, possono presentare domanda a qualsiasi Provincia o Comunità montana.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presso ogni Provincia e Comunità Montana sono istituite una o più commissioni per lo svolgimento dei colloqui di cui al successivo comma 4. Tali commissioni sono composte da un rappresentante dell'Ente che rilascia l'autorizzazione e che svolge le funzioni di Presidente, da un esperto designato dall'Ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale e da un esperto da individuare tra rose di nominativi segnalate dalle principali associazioni micologiche operanti in ambito regionale. Funge da segretario un dipendente della Provincia o della Comunità. Ai Commissari esterni è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dall'Ente che istituisce la Commissione.
4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, il candidato dovrà superare un colloquio vertente sulle seguenti materie:
a) riconoscimento delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi;
b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
c) norme vigenti in materia di raccolta e trasporto dei funghi;
d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.
5. Le Province e le Comunità Montane promuovono almeno una volta all'anno e anche in sede decentrata, corsi di preparazione al colloquio. A tal fine possono avvalersi oltre che delle Associazioni micologiche naturalistiche, anche di micologi degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie.
6. I residenti in Regione titolari di almeno tre permessi di durata mensile, relativi ad anni diversi, rilasciati, ai sensi del Capo II della legge regionale 34/1981, in data successiva al 17 maggio 1993 e fino al 17 maggio 2000, nonché i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza il superamento del colloquio. L'attestazione dei requisiti soggettivi di cui al presente comma è esercitabile previa presentazione di domanda in carta legale presso una Provincia o Comunità Montana della Regione, da presentarsi entro il 31 gennaio che autocertifichi, ai sensi della legge 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, e fatte salve le conseguenze penali imputabili a chi rilascia dichiarazioni false e non corrispondenti a verità, il possesso dei requisiti richiesti.
7. L'autorizzazione ha validità permanente e consente la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni di luogo di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), h) ed m) della legge regionale 12/2000, subordinatamente al versamento della somma che annualmente verrà determinata con decreto dell'Assessore regionale alle foreste in maniera differenziata per i residenti e non residenti in Regione. Tale versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
8. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine del 31 gennaio di cui al precedente comma 6, è applicato ai 60 giorni successivi alla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 6 - (Limiti di raccolta)
1. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso temporaneo può raccogliere, avvalendosi anche di familiari, non più di 3 kg di funghi al giorno.
2. Per familiari s'intendono il coniuge, i parenti e gli affini del possessore dell'autorizzazione in linea retta e collaterale fino al quarto grado.
3. Il limite di 3 kg può essere superato se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
Art. 7 - (Autorizzazioni speciali)
1. I presidenti d'Associazioni micologiche, i responsabili d'Enti e Istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario e i micologi in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del Decreto del Ministro della sanità n. 686/1996, previa presentazione di domanda in carta legale, possono ottenere dalla Provincia per sé e/o per un elenco di persone da indicare nella richiesta, speciali autorizzazioni per attività di studio.
2. L'autorizzazione speciale di cui sopra è gratuita, ha validità annuale è rinnovabile e consente la raccolta di non più di sette esemplari per persona e per le specie indicate nell'autorizzazione. In caso di richiesta per censimenti, l'autorizzazione può essere concessa per tutte le specie.
3. I possessori di tale autorizzazione dovranno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, documentare con apposita relazione la propria attività alla Provincia e alla Commissione regionale per la micologia di cui all'articolo 11. In difetto di tale adempimento, è facoltà della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione negarla nell'anno successivo.
4. Autorizzazioni speciali possono altresì essere rilasciate a responsabili di mostre micologiche e/o ad un elenco di persone da essi indicate nella richiesta, con validità temporanea non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione.
Art. 8 - (Modalità di raccolta)
1. La ricerca dei funghi non è consentita durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
2. Nella ricerca dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o aprì mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, i! micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3. È vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.
4. I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio sottostante e, all'atto della raccolta, puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi ed aerati. È vietato in ogni modo l'uso di borse di plastica.
5. All'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 7.
Art. 9 - (Divieti di raccolta)
1. È vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.
2. È vietata la raccolta di esemplari appartenenti al gruppo del Boletus edulis (B. edulis, pinophilus, aestìvalís ed aereus) il cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 cm.
3. La raccolta è altresì vietata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge regionale 12/2000, nelle riserve naturali e nei biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 42/I996. In tali siti, i detentori di permessi speciali di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 7 possono richiedere all'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali apposita deroga, previa presentazione di domanda in carta legale che indichi i luoghi, lo scopo, i tempi e le quantità di raccolta. Gli stessi soggetti sono tenuti all'osservanza di quanto disposto dal comma 3 del precedente articolo 7.
4. Di tali autorizzazioni in deroga, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali dà immediata notizia alla Provincia competente.
5. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste possono altresì essere individuati ulteriori divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari.
Art. 10 - (Sanzioni)
1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12/2000, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11 - (Istituzione della Commissione scientifica regionale per la Micologia)
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituita, presso la Direzione regionale delle foreste, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su con
2. e deliberazione della Giunta, la Commissione scientifica regionale per la micologia. Essa esprime pareri sulle materie concernenti la raccolta dei funghi nonché sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con la flora fungina e su tutte le questioni relative alla micologia e, in particolare, su quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge regionale 12/2000.
2. La Commissione è presieduta dal Direttore regionale delle foreste o suo delegato e si compone di due esperti di cui uno indicato dall'Università degli studi di Udine e l'altro dall'Università degli Studi di Trieste, di un rappresentante degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie, di tre rappresentanti indicati dalle Associazioni micologiche regionali, di un rappresentante delle Associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative ed operanti in ambito regionale congiuntamente indicato dalle stesse e di due esperti in materie ambientali designati dalla Direzione regionale delle foreste.
3. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte in cui il Presidente ritenga di doverla convocare, ovvero su richiesta di almeno tre componenti.
4. Le sedute sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. La commissione rimane in carica per un periodo di 4 anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
6. Ai membri esterni della Commissione regionale è riconosciuto un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge.
7. Funge da segretario della Commissione regionale un dipendente della Direzione regionale delle foreste, di livello non inferiore a segretario.
Art. 12 - (Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione della legge regionale 12/2000 è affidata al personale del Corpo forestale regionale, ai dipendenti delle Province con compiti di vigilanza venatoria ed ambientale, alle guardie municipali ed alle guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 349/1986.
Art. 13 - (Disciplina transitoria)
1. Sino al 30 giugno 2002, al fine di consentire a Province e Comunità montane la completa attuazione del sistema autorizzatorio previsto dalla legge regionale 12/2000, i Comuni e le Comunità montane rilasciano permessi temporanei di raccolta, di validità massima di anni uno e comunque limitata alla data sopraccitata del 30 giugno 2002 e ne fissano, secondo criteri da essi stabiliti, il numero massimo, tenendo conto delle autorizzazioni che saranno rilasciate ai sensi del sesto comma dell'articolo 4.
2. I Comuni e le Comunità montane rilasciano i permessi a seguito di presentazione di una domanda in carta legale, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 5, indirizzata al Sindaco o al Presidente della Comunità montana. Le domande per ottenere i permessi temporanei in regime transitorio devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno 2001 0 2002, ovvero, per il solo anno 2001, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ove con tale termine si venga a superare la data del 31 marzo. Per il rilascio dei permessi i Comuni e le Comunità montane procedono in ordine prioritario secondo la data di arrivo delle domande, desunte dal numero di protocollo delle stesse fino al raggiungimento del numero dei permessi disponibili.
3. Il 50% dei permessi disponibili è riservato ai residenti nel Comune o nella Comunità montana che li rilascia ed hanno validità fino al 31 dicembre del 2001 o, per quelli rilasciati nel 2002, fino al 30 giugno di quell'anno.
4. Il permesso è conforme al modello di cui all'Allegato 4.
5. Il permesso è strettamente personale e non può essere ceduto ed il titolare può esercitare la raccolta entro il limite di tre chili al giorno, avvalendosi anche di familiari, con le modalità di cui al precedente articolo 8 e rispettando i divieti dell'articolo 9.
6. I permessi hanno validità limitatamente al territorio del Comune o della Comunità montana che li ha rilasciati.
7. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, si determinano i corrispettivi per il rilascio dei permessi in regime di disciplina transitoria, in forma differenziata tra residenti in Regione e non residenti. Le Comunità montane e i Comuni possono stabilire riduzioni tino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso in regime transitorio.
8. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Art. 14 - (Allegati)
1. Costituiscono parte integrante al presente Regolamento gli Allegati I, II, III, IV, V e VI rispettivamente per i facsimile di domanda di autorizzazione alla raccolta, di autorizzazione alla raccolta, di permesso temporaneo, di permesso temporaneo in regime transitorio, di facsimile di domanda per quest'ultimo e di modello di tabella.
Art. 15 - (Destinazione dei corrispettivi introitati con il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi e soggetti autorizzati ad introitarli)
1. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi temporanei, sia in regime transitorio che definitivo, sono introitati separatamente da ognuno dei soggetti che li ha rilasciati e sono obbligatoriamente destinati al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente, nonché al ristoro delle spese derivanti dalle funzioni amministrative imposte dal presente Regolamento e dalla legge regionale 12/2000.
2. Gli enti introitanti, possono decidere, con propri atti amministrativi, il riconoscimento di quote da corrispondere ai titolari delle strutture ricettive ed alberghiere di cui all'art. 3 per la tenuta e vendita dei permessi temporanei.
Art. 16 - (Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.




Giuliano
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Re: L.R. Raccolta funghi in Friuli Venezia Giulia.

Messaggio da Giuliano » 07 nov 2009, 09:24

Adesso vedo questo post, la legge è molto cambiata da allora. adesso siamo a fine anno. Ci saranno ulteriori probabili cambiamenti (non si sa ancora niente) in quanto le comunità montane vengono a decadere. se ne stà parlando proprio in questi giorni! vedremo cosa succede.
mi riprometto che appena esce la nuova legge aggiornerò il post.
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