L.R. Raccolta funghi in Piemonte.

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Vincenzo Migliozzi
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L.R. Raccolta funghi in Piemonte.

Messaggio da Vincenzo Migliozzi » 13 ago 2008, 20:47


CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 1994, N. 24/Eco



DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI A SEGUITO DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 23 AGOSTO 1993, N. 352
(B.U. 19 OTTOBRE 1994, N. 42)



Al fine di fornire univoche linee interpretative in merito alle problematiche applicative connesse all'emanazione della legge 23/8/1993, n. 352, recante " Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati " rispetto alla previgente legislazione regionale in materia (L.R. 2/11/1982 n. 32), si forniscono i necessari chiarimenti volti a ricostruire il quadro normativo vigente.



ART. 1
RAPPORTO TRA NORMATIVA REGIONALE PREESISTENTE E SUCCESSIVA LEGGE QUADRO STATALE

In via preliminare va osservato che la Legge Regionale n. 52/1982 ha disciplinato la materia della raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco, nell'ambito della più generale disciplina della tutela della conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale. Tale materia rientra tra quelle in cui la Regione è titolare di una potestà concorrente ai sensi dell'art. 117/I comma, della Costituzione e segnatarnente nell'ambito della materia dell'agricoltura e foreste, (cfr. Corte Cost. 12. V. 1977, n. 72; 24. VIII. 1972, n. 142).
È noto che, nelle materie elencate dal citato art. 117, comma 1, per le quali spetta al Legislatore nazionale fissare i principi fondamentali ed al Legislatore regionale porre le norme esplicative e di svolgimento in relazione alle particolari condizioni ed agli interessi specifici del territorio, la sopravvenienza di una legge dello Stato, che ridisciplini la materia ed individui tali principi fondamentali, non comporta l'abrogazione delle precedenti disposizioni regionali che non siano incompatibili con essa (art. 10, legge 10.02.1953, n. 62).
La legislazione regionale previgente, pertanto, può sopravvivere ad una legge-quadro successiva, alla condizione che essa sia compatibile con le nuove norme di principio e limitatamente alle norme di dettaglio da essa previste: la normativa prevista da una legge-quadro successiva è vincolante per le Regioni limitatamente ai principi fondamentali dell'ordinamento; mentre le eventuali norme di dettaglio, ivi previste, trovano applicazioni solo in mancanza di norme regionali disciplinanti la materia e possono essere derogate da queste ultime, anche se precedenti (cfr., Corte Costituzionale, 25.05.1987, n. 192; Consiglio di Stato, sezione IV, 16.10.1991, n. 838).
Alla stregua dei suesposti principi deve ritenersi che le norme della L.R. 32/1982 siano tuttora in vigore, previa verifica della loro commutabilità con le nuove norme di principio poste dalla L. 352/1993, giusta il principio dell'autonomia delle distinte sfere di competenza legislativa.
In particolare, si precisa quanto segue in ordine ai singoli aspetti della normativa legislativa vigente.



ART. 2
TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI
(ART. 2, 6 E 7 LEGGE 352/93; ART. 22 E 32 L.R. 32/1982)

L'art. 2, II comma, della legge 352/1993 introduce il principio generale della necessità di preventiva autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, demandando alla Regione la disciplina delle modalità di autorizzazione e di eventuali agevolazioni in favore di talune categorie di soggetti (comini 2 e .3)-
Tale principio mira a consentire un controllo delle pratiche di raccolta dei funghi epigei in vista delle finalità di protezione delle risorse naturali ed appare, pertanto, pienamente compatibile con la previgente disciplina regionale (art. 22), la quale subordinava al preventivo rilascio di apposito tesserino, avente natura autorizzatoria, la raccolta di tali frutti naturali.
Le previsioni normative regionali sul rilascio del tesserino, avendo la funzione di consentire un controllo preventivo sulla raccolta di tali prodotti in vista della tutela dell'equilibrio naturalistico dell'ecosistema, non risultano, quindi, abrogate implicitamente, sicché ogni raccoglitore dovrà ottenerne preventivamente il rilascio da parte della Comunità Montana o del Comune (non classificato montano), nel quale la raccolta verrà effettuata.
Tale principio incontra, tuttavia, alcune eccezioni ispirate a esigenze di tutela dell'equilibrio di alcuni ecosistemi e della proprietà dei fondi. Dato il particolare pregio naturalistico delle zone elencate nell'art. 6 della legge quadro, (riserve naturali integrali, parchi nazionali, riserve naturali e parchi naturali regionali, etc.) deve ritenersi che, di regola la raccolta sia vietata in tali zone, nonostante il rilascio dell'apposito tesserino, il quale avrà valore solo per il restante territorio della Comunità Montana o del Comune.
Inoltre, in virtù della previsione del III comma clell'art. 2 della legge 352/1993 e dell'art. 31 della L.R. 32/1982, i proprietari, i possessori e qualunque altro soggetto avente titolo sui terreni (ad es. conduttore, comodatario) possono praticare su di essi la accolta di funghi anche in deroga ai limiti quantitativi legali, senza dover chiedere il rilascio della predetta autorizzazione. Ciò, in quanto i prodotti spontanei del suolo, - quali frutti naturali del fondo ex art. 821 cod. civ. - formano parte della cosa che li produce fino al momento della loro separazione ed appartengono al proprietario o al possessore, a qualunque titolo, del fondo che li produce.
Tali soggetti, conseguentemente, sono tenuti esclusivamente a dimostrare - ove richiesto - il titolo in forza del quale essi esercitano il proprio potere sul fondo che produce tali frutti naturali.
Resta salvo, peraltro, il potere del proprietario o di chi abbia il godimento dei fondo di escluderne l'accesso ai terzi cercatori dotati di tesserino di raccolta, a tutela dei proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali in materia (cfr,, anche la previsione di cui all'art. 6, comma 2 della L. 352/1993). Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà dell'avente titolo, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di tabelle recanti tale divieto (cosiddetta palinatura ).
E demandata, invece, alla successiva legge regionale di attuazione della legge 352/ 993 la disciplina delle modalità di individuazione delle zone dei territorio, in cui la raccolta dei funghi è consentita ai residenti in deroga agli istituti limiti di peso e di misura delle singole specie
In attesa dell'individuazione di tali aree, i soggetti residenti nel territori della Comunità Montana o del Comune di riferimento sono sottoposti all'obbligo di osservanza delle disposizioni della L. 352/1993 e della L.R. 32/1982 sui limiti quantitativi alla raccolta, come verrà in dettaglio chiarito al paragrafo 3.
Si precisa in proposito che è da intendersi tuttora vigente la disposizione dell'art. 32 della L.R. 32/1982 che costituisce disciplina puntuale delle modalità di autorizzazione alla raccolta di funghi epigei. Pertanto i soggetti residenti, per i quali la raccolta dei funghi costituisca fonte di reddito o di lavoro stagionale, potranno essere autorizzati alla raccolta di prodotti del sottobosco in deroga ai limiti quantitativi, ove ciò non comporti una grave compromissione per l'equilibrio naturale ed ambientale ai sensi dell'articolo sopra citato.



ART. 3
LIMITI QUANTITATIVI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI
(ART. 4 LEGGE 352/1993; ART. 20 L.R. 32/1982)

L'art. 4 della legge statale quadro ha introdotto limiti di peso nella raccolta di funghi epigei appartenenti a specie e varietà di particolare interesse naturalistico od alimentare. Tale norma prevede che la Regione debba determinare la quantità massima giornaliera per singola persona, complessiva o relativa a singole specie o varietà di funghi, prevedendo che, in ogni caso, tale raccolta non possa eccedere il limite massimo complessivo di 3 Kg.
L'introduzione di limiti quantitativi alla raccolta di funghi appare ispirata dall'esigenza di conservazione del patrimonio naturale, onde preservarlo da una raccolta indiscriminata ed incontrollata di specie e varietà fungine.
Essendo ispirata ad identica ratio, (leve intendersi compatibile con l'enunciazione del predetto principio la disposizione dell'art. 20 della L.R. 32/1982, la quale già prevedeva limiti quantitativi individuali e giornalieri per la raccolta di singole specie e varietà di funghi.
Tale norma regionale sopravvive, pertanto, alla successiva legge 352/1993, con la conseguenza che la raccolta dei funghi deve ritenersi consentita nel territorio regionale nei limiti complessivi già previsti per ogni singola specie dalla L.R. 32/1982, ma, in ogni caso, entro il limite quantitativo complessivo di 3 chilogrammi.
Tale limite complessivo massimo deve intendersi riferito tanto alle singole specie fungine (ad esempio non più 15 esemplari di Boletus edulis, purché tali esemplari non eccedano il peso di 3 Kg, quanto al caso di raccolta di più specie e varietà (ad esempio 3 esemplari di Boletus reticulatus, 7 di Boletus edulis, 2 di amanita caesarea), purché il limite complessivo non superi 3 Kg
In ogni caso, il limite quantitativo previsto dall'art. 4 della legge quadro riguarda anche la specie Armiliaria mellea (chiodini o famiglio1a buona), per la quale la legge regionale non prevedeva limiti di raccolta.
Deve ritenersi vietata in ogni caso la raccolta della specie Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. In virtù della esigenza di sicurezza legata al fatto che tali esemplari possono non aver sviluppato tutte le caratteristiche utili al loro riconoscimento sicuro, l'art. 4 della legge quadro prevede tale deroga al principio generale di raccolta controllata delle varie specie fungine.



ART. 4
MODALITA' DI RACCOLTA (ART. 5 LEGGE 352/1993

Analoghe esigenze di conservazione del habitat naturale e di sicurezza dei raccoglitori costituiscono il fondamento delle previsioni normative che impongono di non danneggiare lo strato umifero del terreno e l'apparato radicale della vegetazione, facendo uso di rastrelli uncini od altri mezzi di ricerca non selettivi.
Tali norme, che vietano la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie e che impongono di conservare tutte le caratteristiche morfologiche delle singole specie onde consentirne l'identificazione (art. 5, commi 1, 2 e 3), sono sostanzialmente riprodotte dalle precedenti statuizioni della L.R. 32/1982 (cfr. art. 23) e costituiscono principi fondamentali della materia.
Risultano, pertanto, sottoposte a sanzione amministrativa anche le norme, previste dai commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge statale (uso di contenitori di plastica o inidonei alla diffusione delle spore; divieto di raccolta, asportazione, commercio della cotica superficiale del terreno ospitante micelio fungino), le quali non risultano in precedenza sanzionate dalla L.R. 32/1982.



ART.5
VIGILANZA (ART. 11 L 352/1993; ARTT. 36 E 37 L.R. 32/1982)

Ai sensi dell'art. il della legge 352/1993, i compiti di controllo e di vigilanza - affinché l'attività di raccolta de funghi si svolga in conformità alle norme vigenti contenute nella legge statale nella preesistente legge regionale - sono affidati agli agenti del Corpo Forestale dello Stano, nonché ad altri soggetti espressamente legittimati dalla legge 352/1993 ad esercitare funzioni di vigilanza e di accertamento di eventuali illeciti amministrativi.
Tale norma della legge statale contiene una previsione normativa già recepita dall'art. 36 della L.R. 32/1982, rispetto alla quale ha ampliato le categorie di soggetti legittimati all'esercizio delle predette funzioni. In particolare, le guardie ecologiche volontarie, di cui all'art. 37 della L.R. 32/1982, devono ritenersi tuttora abilitate all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza L.R. 32/1982 e della legge 352/1993 ed all'accertamento di eventuali illeciti amministrativi previsti da tali leggi, possedendo la qualifica ed i requisiti di guardia particolare giurata di cui all'art. 138 del R.D. 773/1931 (cfr., art. 3 della D.C.R. 7/12/1983, n. 611-10668, di esecuzione della L.R. 32/1982).
Tali agenti accertatori hanno, pertanto, il potere di provvedere alla contestazione immediata o alla notificazione delle violazioni amministrative accertate secondo i principi generali di cui alla legge 689/1981 (art. 14).



ART. 6
SANZIONI AMMINISTRATIVE

A fini di completezza espositiva, occorre chiarire ulteriormente quale sia la sanzione amministrativa aplicabile nel caso di violazione di alcuno dei precetti posti da norme di dettaglio previste dalla L.R. 32/1982, non abrogati implicitamente dalle norme della sopravvenuta legge statale n. 352/1993.
Nel caso di specie, l'art. 13 della legge statale recita testualmente:
"Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrare la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa deI pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché. nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione dì cui all'articolo 2.
È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscono reato".
Tale norma, pur avendo carattere transitorio fino al momento dell'emanazione dì una legge regionale, attuativa della legge 352/1993 anche sotto il profilo dell'entità delle sanzioni pecuniarie (la quale, in sostanza, potrà graduare l'ammontare della sanzione prevista, tenuto conto della rilevanza dell' interesse pubblico presidiato dalle proprie norme di attuazione), deve ritenersi immediatamente applicabile anche nel caso di violazione delle norme regionali non implicitamente abrogate dalla legge 352/1993, stante l'espresso tenore letterale della norma sopra citata.
Conseguentemente dovrà applicarsi la sanzione -pecuniaria da lire 50.000 a lire 100.000, tanto nel caso di violazione delle norme di cui alla legge 352/2993, tanto in quello di violazione delle vigenti norme della L.R. 32/1982, tenuto conto dell'implicita parziale abrogazione dell'art. 38 ditale L.R. (per tanto, la somma da corrispondersi in caso di conciliazione amministrativa, ex art. 16 della legge 689/1982, sarà di L. 33.333 pagabile in L. 33.300).
Per quanto riguarda il procedimento amministrativo per l'applicazione di tali sanzioni, si ribadisce quanto già precisato nella circolare 22/ECO del 19.07.1994 in ordine alla competenza dei Comuni ad assumere gli adempimenti previsti dall'art. 18 della legge 689/1981 (ordinanza-ingiunzione), esperita la necessaria attività istruttoria giusta la previsione di cui agli artt. 39, 37 e 40 della L.R. 32/1982.
Nel silenzio della legge-quadro in materia, deve ritenersi inoltre vigente la norma di cui all'art. 40 della LR. 32/1982 sulla destinazione dei proventi derivanti da tali sanzioni amministrative ai Comuni, che utilizzano tali somme per il raggiungimento degli scopi di conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale (art. 2 L.R. 32/1982).
In ordine alla sanzione amministrativa accessoria della confisca dei funghi raccolti, si ritiene che la norma di cui all'art. 13 della legge 352/1993 costituisca applicazione del più generale principio stabilito dall'art. 20 della legge 689/1981 in materia di confisca amministrativa stante il richiamo operato dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 1989, n. 72, alla citata legge.
Conseguentemente nei casi previsti dal 3° comma e dall'ultimo comma dell'art 20, legge n 689/81 la misura accessoria della confisca dei funghi deve ritenersi discrezionale e non obbligatoria.
Per quanto attiene, infine, alla disciplina delle modalità della confisca si rinvia quanto espressamente previsto alla L.R. 23 aprile 1985, n. 45.
In attesa di una compiuta ridefinizione della materia, non potrà essere disposta, allo stato attuale, la revoca dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi, non sussistendo nella L.R. 32/1982 la definizione dei casi in cui sia possibile disporre tale provvedimento di ritiro.





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Re: L.R. Raccolta funghi in Piemonte.

Messaggio da mefi » 24 gen 2009, 23:04

Legge regionale n. 24 del 17 dicembre 2007 - Tutela dei funghi epigei spontanei. - Entrata in vigore il 17 giugno 2008


Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:

Capo I.
RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Piemonte in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) disciplina la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

Art. 2
(Raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.
2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.
3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.
4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l’uso di contenitori di plastica.
5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l’apparato radicale.
6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.
7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:
a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all’articolo 4;
b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all’articolo 4;
c) nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa all’area protetta interessata e previo il possesso della autorizzazione di cui all’articolo 3;
d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
e) dal tramonto alla levata del sole;
f) nei terreni sui quali sia vietato l’accesso ai sensi dell’articolo 841 del codice civile.
8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.
9. La provincia, su parere della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell’articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.
10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell’articolo 3.

Art. 3
(Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all’articolo 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione della normativa vigente nelle aree protette regionali e nei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui all’articolo 3 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2. La Regione delega al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 le comunità montane e le comunità collinari, nonché i comuni non facenti parte di tali comunità che si sono avvalsi dei disposti di cui all’ articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale), in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è personale e revocabile nei casi previsti dalla presente legge ed è sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita con cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dell’indicazione della causale del versamento, delle generalità, del luogo e della data di nascita, nonché della residenza del raccoglitore. Ai fini della validità dell’autorizzazione per più anni solari, è ammesso il pagamento in un’unica soluzione di una somma pari a un massimo di tre annualità. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
4. Gli enti delegati al rilascio dell’autorizzazione introitano direttamente le risorse finanziarie derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 3. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:
a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;
b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o dai conduttori di fondi boschivi;
c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;
d) all’espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia ecologica volontaria, concordate con la provincia competente per territorio;
e) alla gestione amministrativa della presente legge.
5. Le disposizioni del comma 4, lettere a) e b), non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell’articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.
6. Fatta salva l’applicazione dei disposti di cui ai commi 1 e 3, gli enti delegati al rilascio dell’autorizzazione stabiliscono le modalità di riscossione delle risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente articolo e i limiti per l’esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all’articolo 2 sul territorio di propria competenza.

Art. 4
(Deroghe per i proprietari dei fondi)
1. Il proprietario, l’usufruttuario, l’avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all’articolo 2, comma 1, e al possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 3.

Art. 5
(Autorizzazioni in deroga)
1. Se non ne deriva grave compromissione per l’equilibrio naturale o ambientale e previo il possesso e la presentazione della autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, valida per l’anno di richiesta, la provincia può rilasciare, a titolo oneroso, l’autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli consentiti dall’articolo 2, comma 1, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti che siano:
a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
b) gestori in proprio dell’uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agricolo-forestali.
2. La provincia può delegare le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1.
3. Le autorizzazioni alla raccolta hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.
4. La provincia, sentite le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità, con proprio regolamento stabilisce, in merito all’autorizzazione di cui al comma 1:
a) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca;
b) il costo e le modalità di riscossione e riparto annuale delle somme introitate.

Art. 6
(Raccolta per fini scientifici e didattici)
1. La provincia può autorizzare alla raccolta e alla detenzione di funghi epigei spontanei e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.
2. La richiesta di autorizzazione specifica lo scopo e le modalità della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l’autorizzazione, la durata e la delimitazione dell’area.
3. La provincia può rilasciare autorizzazioni collettive gratuite in occasione di giornate di studio, convegni, seminari per la zona e la durata dello svolgimento della manifestazione.
4. Se l’attività di raccolta di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione.
5. La provincia emette i provvedimenti autorizzativi e ne trasmette copia alla Regione e ai titolari delle autorizzazioni, che sono tenuti a esibirla, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza ai sensi dell’articolo 9, unitamente a un idoneo documento d’identità.

Art. 7
(Controlli sanitari)
1. Le aziende sanitarie locali, attraverso gli ispettorati micologici, istituiti ai sensi del d.p.r. 376/1995, assicurano il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.
2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L’ispettore micologo preposto al controllo, se riscontra una raccolta non corretta, oppure una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentono la sicura determinazione della specie, tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.
3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell’accertamento sanitario.

Art. 8
(Divulgazione e contributi)
1. La Regione, nell’ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell’ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.
2. La provincia, nell’ambito dei piani annuali di realizzazione delle attività di formazione e orientamento professionale, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all’articolo 9.
3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l’allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.
4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni legalmente costituite in base alla rilevanza delle manifestazioni.
5. La Regione può attivare dei programmi di manutenzione e di pulizia dei castagneti in attualità di coltura attraverso contributi finalizzati a tale scopo. Possono essere destinatari di tali contributi i conduttori dei fondi, con modalità ed entità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento.

Capo II.
VIGILANZA, SANZIONI E PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 9
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge e l’accertamento delle violazioni relative sono affidati:
a) al personale del Corpo forestale dello Stato;
b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;
c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;
d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;
f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;
g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della l.r. 32/1982;
h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.
2. All’aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1, per le materie di cui alla presente legge, provvedono gli enti competenti, con il coordinamento della provincia.
3. Le guardie ittiche volontarie di cui all’ articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull’osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.

Art. 10
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) per le violazioni dell’articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 100 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;
b) per le violazioni dell’articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;
c) per la violazione dell’articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;
d) per la violazione dell’articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l’applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell’autorizzazione, dell’impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e della revoca e ritiro dell’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1;
e) per la violazione dell’articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell’associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l’applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell’impossibilità di poter continuare ad usufruire dell’autorizzazione rilasciata all’associazione per l’intera sua durata.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.

Art. 11
(Procedura amministrativa e contenzioso)
1. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall’ articolo 16 della l. 689/1981, si applica anche nei casi in cui l’articolo 10 indica una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell’ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.
3. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.
4. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di cui alla l. 689/1981.

Art. 12
(Proventi e relazione annuale)
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell’ articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitate nel bilancio delle province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi della presente legge.
2. La provincia, secondo un criterio di competenza territoriale, trasferisce annualmente agli enti delegati al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 3, il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative, applicate nell’ambito dei territori dei succitati enti per la violazione delle norme della presente legge.
3. Gli enti delegati al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 trasmettono alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all’impiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie introitate ai sensi dell’articolo 3.

Capo III.
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 13
(Disposizioni transitorie)
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla raccolta nella stagione fungina in corso al momento dell’entrata in vigore della legge, si applica il limite massimo annuale eventualmente già stabilito per l’anno in corso con il provvedimento regionale emesso ai sensi dell’ articolo 22, comma 4, della l.r. 32/1982.

Art. 14
(Abrogazioni e modifiche di coordinamento)
1. Sono abrogati gli articoli 21 e 22 e il primo comma dell’articolo 23 della l.r. 32/1982.
2. Al primo comma dell’articolo 20 della l.r. 32/1982, sono soppresse le parole:
"- Funghi:
a) le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;
b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);
c) la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta."
3. All’ articolo 38, comma 1, lettera l) della l.r. 32/1982, sostituito dall’ articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, le parole “agli articoli 22 e 33″ sono sostituite con le seguenti: “all’articolo 33″.

Art. 15
(Disposizioni finanziarie)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007, allo stanziamento pari a 1.000.000,00 di euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti).
2. Per il biennio 2008-2009, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’ articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’ articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Art. 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

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