L.R. Raccolta funghi in Veneto.

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Vincenzo Migliozzi
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L.R. Raccolta funghi in Veneto.

Messaggio da Vincenzo Migliozzi » 13 ago 2008, 17:10





Legge Regionale Veneto n. 23 del 19 agosto 1996

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati




TITOLO I - Finalità


Art. 1 - Finalità.


1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.


TITOLO II - Raccolta dei funghi


Capo I - Autorizzazione e limiti alla raccolta


Art. 2 - Autorizzazione alla raccolta.
1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio:
a) di una autorizzazione, sotto forma di apposito tesserino, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale, avente validità su tutto il territorio regionale;
b) del permesso di cui al comma 5 che consente la raccolta nell'ambito del territorio dell'ente che lo ha rilasciato.
2. Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, e nei Comuni parzialmente montani; le Province per il rimanente territorio, sono delegate a rilasciare il tesserino ed il permesso di cui al comma 1, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9.
3. A partire dal 1deg. gennaio 1998, per l'ottenimento del tesserino è necessaria la frequenza di un corso formativo, finalizzato alla conoscenza delle specie fungine, le cui modalità organizzative sono determinate dalla Giunta regionale.
4. A partire dalla medesima data di cui al comma 3, per i cittadini provenienti da altre Regioni, il rilascio del tesserino è subordinato all'attestazione della frequenza di un corso formativo, comunque effettuato.
Abrogati dall’art.27 Legge Regionale 12 Settembre 1997, n. 37
5. Le Comunità montane e le Province determinano su base annua:
a) il numero massimo di permessi differenziati in giornalieri, settimanali, mensili ed annuali da rilasciare ai soggetti in possesso del tesserino regionale, in relazione all'estensione ed alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti;
b) i soggetti abilitati alla distribuzione dei permessi in ogni Comune.
6. La Giunta regionale determina, sentite le Province e le Comunità montane, le giornate nelle quali è consentita la raccolta.
7. Nei territori appartenenti al demanio regionale, il tesserino ed il permesso sono rilasciati dall'ente gestore. Annualmente, la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10.
sostituito dal seguente comma art. 27 Legge Regionale 12 Settembre 1997, n. 37:
7. Nei territori appartenenti al demanio regionale, il permesso è rilasciato dall'ente gestore. Annualmente, la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10.
8. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà, oppure auto certificazione, i titoli che consentono l'esenzione.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dall'ente gestore del parco stesso.

Inserito dall’art. 27 Legge Regionale 12 Settembre 1997, n. 37, il seguente articolo:
Art. 2 bis Famiglie regoliere
I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno il diritto di raccolta dei funghi epigei, senza alcuna limitazione di confini e termini tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, percorrendo l'intera proprietà regoliera.

Art. 3 - Limiti di raccolta.


1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:
a) Agrocybe aegerita (Pioppini);
b) Amanita Caesarea (Ovoli);
c) Boletus gruppo edulis (Porcini);
d) Calocybe gambosa (Tricholoma georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
e) Cantharellus cibarius (Finferlo, gallinaccio);
f) Cantharellus lutescens (Finferla);
g) Clitopilus prunulus (Prugnolo);
h) Clitocybe geotropa;
i) Craterellus cornucopioides (Trombetta da morto);
j) Macrolepiota procera e simili (Mazza di tamburo);
k) Morchella tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
l) Polyporus pes caprae;
m) Tricholoma gruppo terreum (morette);
n) Russula virescens (verdone).
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
5. È vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.
6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

Art. 4 - Modalità di raccolta.
1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 - Divieti di raccolta.
1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.
3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Art. 6 - Limitazioni temporali.
1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui al comma 6 dell'articolo 2, o su segnalazione degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.
2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunità montane o dei Comuni interessati.

Art. 7 - Corsi didattici.
Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le Comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

Capo II - Deroghe e raccolta a fini economici

Art. 8 - Autorizzazione speciale.
1. Il Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.
3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che lo ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.

Art. 9 - Deroghe per le zone montane.
1. Le Comunità montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo.

Art. 10 - Agevolazioni alla raccolta.
1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:
a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3.
2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:
a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agro-forestali.

TITOLO III - Commercializzazione dei funghi

Art. 11 - Commercializzazione.
1. L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.
2. Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi può essere adibito un istitore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e stabilisce le relative modalità.
4. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende ULSS, secondo le modalità esecutive di attuazione stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32, lettera g), dello Statuto.
5. Per quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme del DPR 14 luglio 1995, n. 376.

TITOLO IV - Vigilanza e sanzioni

Art. 12 - Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 13 - Sanzioni amministrative.
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui all'articolo 3;
b) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo 4;
c) da lire 50.000 a lire 100.000 per ogni Kg., o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
d) da lire 50.000 a lire 100.000 per la raccolta in zone di divieto;
e) da lire 50.000 a lire 100.000 per chi viola le altre disposizioni previste dalla presente legge.
1. 2. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza. Aggiunta parole art. 27 Legge Regionale 12 Settembre 1997, n. 37
3. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.
4. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1 sono cumulabili.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 14 - Istituzione Ispettorati micologici.
1. Presso ogni Unità locale socio sanitaria è istituito, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.
2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio sanitarie medesime.

Art. 15 - Disposizioni esecutive di attuazione.
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e definisce il
fac-simile del tesserino di cui all'articolo 2.

Art. 16 - Introiti.
1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio del permesso, di un contributo variabile da lire 5.000 a lire 150.000.
2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati per una quota non inferiore al settanta per cento a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative di cui all'articolo 7 e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge.
3. Le Comunità montane e le Province possono determinare l'esenzione, per i residenti, dal pagamento del contributo di cui al comma 1.

Art. 17 - Abrogazione.
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 15 novembre 1994, n. 66;
b) l'articolo 11 della legge regionale 1deg. febbraio 1995, n. 6.

Art. 18 - Norma transitoria.
1. Le disposizioni di cui al Titolo II, (1) si applicano a partire dal 31 marzo 1997.
1bis Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 marzo 1998. (2)
1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 marzo 1999. così sostituito dall’ art. 39 Legge Regionale 3 Febbraio 1998, n. 3
2. Fino alla data di cui al comma 1, per la raccolta dei funghi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 e successive modifiche.

NOTE
(1) Comma così modificato da art. 42 comma 1 L.R. 6/97
(2) Comma aggiunto dall'art. 42 comma 2 della L.R. 6/97






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Re: L.R. Raccolta funghi in Veneto.

Messaggio da Remi » 28 mar 2012, 18:22

La Regione veneto ha modificato la legge relativa alla raccolta funghi.
Ritengo utile portare a conoscenza tale legge, il cui scopo, a mio parere, annullando il tesserino, serve solo a incrementare il numero dei raccoglitori e quindi delle entrate da parte degli enti preposti.

Novità introdotte dalla L.R. 7/2012

Con l’entrata in vigore della L.R. 7/2012 sono state apportate alcune modifiche e integrazioni alla L.R. 23/96 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

Le novità più importanti riguardano:

la sostituzione del tesserino e del permesso con una ricevuta di versamento facente titolo per la raccolta dei funghi
l'innalzamento del quantitativo limite giornaliero
l'inasprimento delle sanzioni amministrative.

Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2012 (18 febbraio 2012) conservano validità fino alla data di rispettiva scadenza.
Normativa di riferimento

L.R. 23/96 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"
D.G.R. 1126/2011 [file pdf 500 kb] "L.R. 19 agosto 1996, n. 23. 'Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati'. Disposizioni esecutive di attuazione.

Titolo per la raccolta

Per la raccolta dei funghi epigei spontanei è necessaria la ricevuta di versamento (titolo per la raccolta) del contributo stabilito dagli enti di cui sotto e un documento di identità.
Gli enti competenti al rilascio della ricevuta (enti preposti) sono:

le Comunità montane (anche per i comuni parzialmente montani)
gli enti gestori del demanio regionale (Veneto Agricoltura)
gli enti gestori dei parchi
il presidente della regola per i territori regolieri
le province per la restante parte del territorio regionale


Il titolo è valido per il rispettivo territorio di competenza degli enti che lo hanno rilasciato.
Per chi non è necessario il titolo per la raccolta

Sono esentati dal titolo i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui sopra possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Oltre a queste categorie, gli enti preposti possono, su base annua, individuare altre categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento del contributo.
Al fine di consentire i controlli, i soggetti esentati devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Costo dei permessi

I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00 [per l’entità del contributo vedere il regolamento approvato dagli Enti preposti: Comunità montane, Province, Enti parco, Veneto Agricoltura, Regole]
Autorizzazioni speciali

Le autorizzazioni speciali previste per scopi determinati (studi, mostre, seminari e altre manifestazioni di interesse micologico e naturalistico) sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall’ente gestore nel caso in cui il territorio ricada nell’ambito del Parco.
Tali autorizzazioni non possono avere validità superiore all’anno e possono essere rilasciate anche per brevi periodi antecedenti alcune delle attività di cui sopra (mostre, seminari, ecc.) previa valutazione da parte della Direzione delle Foreste e l’Economia montana.
Entro il 31 dicembre di ogni anno è necessario produrre idonea relazione sulle attività svolte.
Gli ispettori micologici di cui al Decreto 29/11/96, n. 686 attualmente dipendenti dalle ULSS che, per studi e ricerche attinenti ai compiti d’ufficio loro assegnati, intendono chiedere il rilascio dell’autorizzazione speciale devono far produrre la domanda dall’ULSS di competenza.
Limiti di raccolta

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

AGROCYBE AEGERITA (Pioppini)
AMANITA CAESAREA (Ovoli)
BOLETUS gruppo edulis (Porcini)
CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio)
CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla)
CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo)
CLITOCYBE GEOTROPA
CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto)
MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo)
MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)
POLYPORUS poes caprae
TRICHOLOMA gruppo terreum (morette)
RUSSULA VIRESCENS (verdone)

Modalità di raccolta

La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne.
Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore.
È vietato il danneggiamento volontario dei funghi di qualsiasi specie.
Giornate di raccolta

Le giornate di raccolta dei funghi, nelle more della loro definizione da parte degli enti preposti, sono martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali.
Divieti di raccolta

La raccolta di funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

nelle riserve naturali integrali
nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione
nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale

È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali (i funghi sono concentratori di elementi inquinanti).

Gli enti preposti al rilascio del titolo per la raccolta possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.
Sanzioni amministrative

Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

da € 50,00 a € 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo per la raccolta;
da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle limitazioni temporali disposte dalla Giunta regionale;
euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita per la specie armillaria mellea (chiodini);
da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai seguenti divieti o prescrizioni: la raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie; per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza; è vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso;
da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni sulle modilità di raccolta.

Ogni violazione delle norme contenute nella L.R. 26/96, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l’eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

Nei casi di recidiva delle violazioni l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.

All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

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Re: L.R. Raccolta funghi in Veneto.

Messaggio da estatino » 07 giu 2012, 21:18

queste sono le disposizioni per la raccolta funghi nella spettabile reggenza dei sette comuni
più comunemente nota come Altopiano di Asiago

http://www.reggenza.com/

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Re: L.R. Raccolta funghi in Veneto.

Messaggio da estatino » 08 giu 2012, 08:37

Riassumo brevemente:

La cosa più importante riguarda il famoso "Tesserino" che ora è sparito.
Quindi per andare a funghi in Veneto basta pagare il Titolo (permesso) per la raccolta con la stessa procedura delle altre regioni.

Ad esempio, se si vuole andare a raccogliere funghi in Altopiano di Asiago (in tutti e sette i comuni della reggenza)
ora basta recarsi in uno dei molti bar autorizzati (l'elenco lo si trova leggendo il link che ho postato)decidendo di fare
il permesso per un giorno (10,00 €) per un mese (45,00 €) o per l'intero anno (75,00 €).
Assieme al Titolo bisogna sempre avere appresso un documento di riconoscimento.

Inoltre la quantità è stata portata a 3 kg a testa salvo confermare poi che per le specie pregiate (ovoli, porcini, finferli,...)
la quantità massima ammessa resta di 1 solo kg.

Gli orari di raccolta restano quelli di sempre: 1 ora prima dell'alba fino ad un'ora dopo il tramonto.

Spero di aver trascritto le cose più importanti.
Se ho tralasciato qualcosa chiedete o integrate (per chi già conosce la normativa)

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