L.R. Raccolta funghi in Umbria.

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Vincenzo Migliozzi
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L.R. Raccolta funghi in Umbria.

Messaggio da Vincenzo Migliozzi » 06 ago 2008, 10:40




LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 21-02-2000
REGIONE UMBRIA

"Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati"



TITOLO I
RACCOLTA DEI FUNGHI

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

ARTICOLO 2

(Raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella regione, senza autorizzazione.

2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona adulta.

3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.

4. E' autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi al giorno e per persona, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrescenti non separabili che superino tale peso.

5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche, che consentano la sicura determinazione della specie, e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aereati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

ARTICOLO 3

(Proprietari e conduttori di fondi)

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da
essi condotti.

ARTICOLO 4

(Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni nominative a titolo gratuito ai residenti nella regione, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri, costituisce integrazione del reddito. A tal fine gli interessati presentano al Comune competente apposita istanza in carta libera corredata da autocertificazione relativa alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. L’autorizzazione ha durata annuale e può essere rinnovata. E’ revocata nel caso di accertata, grave irregolarità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l’uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e
di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali.

3. La Regione in occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico a scopo didattico e divulgativo, può rilasciare speciali autorizzazioni in deroga alla presente legge per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, annuali e per un numero limitato di persone fino ad un massimo di quattro e a docenti di scuole di ogni ordine e grado per la durata delle manifestazioni medesime. Tali autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio regionale ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l’autorizzazione è rilasciata dall’ente
di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l’impiego.

ARTICOLO 5

(Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria)

1. I cittadini non residenti in Umbria devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalla comunità montana competente per il territorio. Qualora il
territorio su cui deve essere effettuata la raccolta sia compreso in un comune che non fa parte di alcuna comunità montana, ai sensi dell’art. 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, è competente il comune medesimo.

2. L’autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di lire 100.000 a titolo di contributo per le spese sostenute dagli Enti nell’esercizio delle funzioni
amministrative di cui alla presente legge. Gli importi possono essere aggiornati dalla Giunta regionale con riferimento all’andamento del costo della vita e agli oneri connessi all’esercizio delle funzioni.

3. L’autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l’ha rilasciata in caso di accertata irregolarità.

ARTICOLO 6

(Divieti)

1. Fatti salvi i divieti di cui all’art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352 in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. E’ altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e sanitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l’ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l’identificazione.

3. E' vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a 4 cm, per i generi e le specie elencate nella tabella “A” allegata alla presente legge. La Giunta regionale con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare la suddetta tabella introducendo altre specie vietate ovvero le eccezioni a tale divieto.

4. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. E' vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

5. E' vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

6. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.

ARTICOLO 7

(Aree particolari)

1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.








ARTICOLO 8

(Sospensioni temporanee)

1. La Giunta regionale su proposta delle comunità montane interessate e dei comuni di cui al comma 1 dell’art. 5 della presente legge, sentito il parere del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università degli Studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano
prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

ARTICOLO 9

(Controlli sanitari)

1. Le USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.

2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L’Ispettore micologo preposto al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta,
ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.

3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 e dell'art. 5, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.

ARTICOLO 10

(Divulgazione e contributi)

1. La Regione, nell’ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell’ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto
della flora fungina.

2. La Regione, nell’ambito dei piani di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni, prevede appositi corsi per il personale preposto alla
vigilanza di cui all’art. 14 della presente legge.

3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stands ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli iscritti.




TITOLO II
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

ARTICOLO 11

(Commercializzazione delle specie di funghi)

1. E’ consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell’allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso.

2. La Giunta regionale dà comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. E’ consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati prevenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine
l’Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio.

4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

ARTICOLO 12

(Norma di rinvio)

1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi freschi e conservati, si applicano le norme del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376.

TITOLO III
NORME COMUNI E FINALI


ARTICOLO 13

(Vigilanza)

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle Comunità montane, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, gli operatori di vigilanza e
ispezione delle USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 32.

ARTICOLO 14

(Sanzioni amministrative)

1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'art. 2; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'art. 2 da lire
100.000 a lire 300.000, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da lire 200.000 a lire 600.000; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'art. 5: da lire 300.000 a lire 900.000, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da lire 400.000 a lire 1.200.000;

b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'art. 2: da lire 50.000 a lire 150.000;

c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 2, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da lire 50.000 a lire 150.000 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di lire 50.000;

d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'art. 2: da lire 50.000 a lire 150.000;

e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'art. 2, riguardante l'uso di contenitori non idonei: da lire 50.000 a lire 150.000;

f) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'art. 6: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;

g) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'art. 6: da lire 100.000 a lire 300.000;

h) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 6, riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da lire 50.000 a lire 150.000. La sanzione
amministrativa è maggiorata di lire 5.000 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;

i) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 6, riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da lire 300.000 a lire 900.000;

l) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 5 dell'art. 6: da lire 50.000 a lire 150.000;

m) violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da lire 50.000 a lire 150.000;

n) violazione della prescrizione di cui all’art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da lire 200.000 a lire 600.000;

o) violazione della prescrizione di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352 riguardante la raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da lire 50.000 a lire 150.000;

p) violazione della prescrizione di cui all'art. 8, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da lire 200.000 a lire 600.000.

3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera p), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 5. Nel caso della violazione prevista al comma 2, lettera c), la confisca è riferita alla quantità in eccedenza ai tre chilogrammi. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera h), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. I funghi confiscati sono consegnati alla USL competente per territorio che, previo controllo sanitario, provvede a consegnarli agli enti o istituti di beneficenza individuati dal Comune interessato. I funghi non riconosciuti idonei al consumo sono destinati alla distruzione ed il relativo verbale viene inviato
al Comune competente per territorio.

4. Le violazioni delle norme di cui al titolo II della presente legge, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire
2.000.000 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell’art. 6 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.

5. La violazione della norma di cui all'art. 9 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.

6. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente titolo costituiscano reato.

ARTICOLO 15

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all’art. 10 della presente legge è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 30.000.000, sia in termini di competenza che di cassa con imputazione all’esistente Cap. 4176 del bilancio di previsione.

2. All’onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità esistente sul medesimo capitolo 4176 della spesa, Rif. Bilancio Pluriennale 2242031.

3. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell’art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.





ARTICOLO 16

(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 27 giugno 1983, n. 21.



Tabella "A”

- Agaricus arvensis

- Agaricus bisporus

- Agaricus bitorquis

- Agaricus campestris

- Agaricus hortensis

- Agaricus macrosporus

- Amanita caesarea

- Auricolaria auricola judae

- Boletus aereus

- Boletus appendiculatus

- Boletus badius

- Boletus edulis

- Boletus granulatus

- Boletus impolitus

- Boletus lepidus

- Boletus luteus

- Boletus pinicola

- Boletus regius

- Boletus reticulatus

- Boletus rufa

- Boletus scabra

- Clitocybe geotropa

- Clitocybe gigantea

- Hygrophorus penarius

- Hygrophorus russula

- Lactarius deliciosus

- Lactarius salmonicolor

- Lactarius sanguifluus

- Leccinum (tutte le specie)

- Lentinus edodes

- Macrolepiota procera

- Morchella (tutte le specie)

- Pleurotus cornucopiae

- Pleurotus eryngii

- Pleurotus eryngii var. ferulae

- Pleuroturs ostreatus

- Pholiota mutabilis

- Pholiota nameko mutabilis

- Russula aurata

- Russula cyanoxantha

- Russula delica

- Russula vesca

- Russula virescens

- Stropharia Rugosoannulata

- Tricholoma acerbum

- Tricholoma atrosquamosum

- Tricholoma columbetta

- Tricholoma equestre

- Tricholoma georgii

- Tricholoma imbricatum

- Tricholoma orirubens

- Tricholoma portentoso

- Tricholoma scalpturatum

- Volvariella esculenta

- Volvariella valvacea




LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 17-12-2002
REGIONE UMBRIA
"Modificazioni ed integrazioni della Legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 — Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati".

ARTICOLO 1

(Modifica dell’art. 2)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 dopo la parola “divieti.” è inserito il seguente periodo: “Nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A ‘Riserva integrale’”.

2. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:
“4. È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrescenti che superi tale peso.”.
ARTICOLO 2
(Integrazione dell’art. 3)

1. All’articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. La esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.”.
ARTICOLO 3
(Sostituzione dell’art. 4)

1. L’articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 è così sostituito:

“Art. 4. (Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)
1. I residenti nella regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dalla comunità montana competente per territorio o dal comune di residenza, nel caso in cui il comune non faccia parte di alcuna comunità montana, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all’andamento del costo della vita.

5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico - divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga alla presente legge a:

a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;

b) micologi iscritti nell’elenco nazionale;

c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;

d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l’autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all’associazione.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l’autorizzazione è rilasciata dall’ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l’impiego.

7. Alla scadenza dell’anno di validità, i titolari dell’autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell’attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell’autorizzazione.”

ARTICOLO 4
(Modifiche dell’art.5)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente:

“1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalle comunità montane o dai comuni non facenti parte di alcuna comunità montana. L’autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:

“2. L’autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di cinquanta euro all’ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell’esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. L’importo può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all’andamento del costo della vita e agli oneri connessi all’esercizio delle funzioni.”.
ARTICOLO 5
(Modifiche dell’art.6)

1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente:

“3. È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:

a) Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d’oppio, Piopparello, Pioppino);

b) Armillaria mellea (Vahl:Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);

c) Armillaria tabescens (Scop.)Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro);

d) Cantharellus Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);

e) Craterellus cornucopioides (L.:Fr.)Pers. (Trombetta dei morti);

f) Hydnum repandum L.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

g) Hydnum rufescens Sch.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

h) Marasmius oreades (Bolt.:Fr.)Fr. (Chiodino, Gambesecche);

i) Tricholoma - Sezione Atrosquamosa Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta).”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 12/2000 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3.”.



ARTICOLO 6
(Sostituzione dell’art.14)

1. L’articolo 14 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 è così sostituito:

“Art. 14 (Sanzioni amministrative)
1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con l’applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo secondo sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le comunità montane ed i comuni non facenti parte di alcuna comunità montana nel cui territorio è stato commesso l’illecito.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell’art. 2; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell’art. 2: da euro 52,00 a euro 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da euro 104,00 a euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell’art. 5: da euro 155,00 a euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a euro 621,00;

b) raccolta al di fuori dell’orario consentito, di cui al comma 3 dell’art. 2: da euro 26,00 a euro 78,00;

c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell’art. 2, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;

d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell’art. 2: da euro 26,00 a euro 78,00;

e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell’art. 2, riguardante l’uso di contenitori non idonei: da euro 26,00 a euro 78,00;

f) violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell’art. 4, riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è
maggiorata di euro 26,00;

g) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell’art. 6: da euro 516,00 a euro 2.580,00;

h) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell’art. 6, da euro 52,00 a euro 156,00;

i) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell’art. 6 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da euro 26,00 a euro 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;

l) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell’art. 6, riguardante l’uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da euro 155,00 a euro 465,00;

m) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 5 dell’art. 6: da euro 26,00 a euro 78,00;

n) violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell’art. 6, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da euro 26,00 a euro 78,00;

o) violazione della prescrizione di cui all’art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352 riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da euro 103,00 a euro 309,00;

p) violazione della prescrizione di cui all’art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da euro 26,00 a euro 78,00;

q) violazione della prescrizione di cui all’articolo 7, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all’interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, nei
giorni in cui è consentita l’attività venatoria: da euro 26,00 a euro 78,00;

r) violazione della prescrizione di cui all’art. 8, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da euro 103,00 a euro 309,00.

3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera r), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti , nonché la revoca dell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 5. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c) ed alla lettera f) comma 2, la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell’ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera i), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L’autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall’ispettorato micologico dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati dalla comunità montana competente o dal comune non facente parte di alcuna comunità montana, ad enti o istituti di beneficenza. La comunità montana o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all’articolo 13 e gli ispettorati micologici delle ASL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della ASL che ha eseguito il controllo.

4. Le violazioni delle norme di cui al Titolo II della presente legge, comportano l’applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro
1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell’art. 6 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.

5. La violazione della norma di cui all’art. 9 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.

6. È fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Titolo costituiscano reato.”



ARTICOLO 7
(Soppressione della tabella A)

1. La tabella “A” allegata alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 è soppressa.






fuscoruber
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Re: L.R. Raccolta funghi in Umbria.

Messaggio da fuscoruber » 24 feb 2012, 19:29

Ciao Vincenzo...è cambiato qualcosa rispetto a questa legge?
Si fa quasi ora che mi inizi a preparare... -5178

-5327 e -6565

Marco

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Re: L.R. Raccolta funghi in Umbria.

Messaggio da Vincenzo Migliozzi » 24 feb 2012, 20:26

fuscoruber ha scritto:Ciao Vincenzo...è cambiato qualcosa rispetto a questa legge?
Si fa quasi ora che mi inizi a preparare... -5178

-5327 e -6565

Marco
Mi sembra proprio di no ...........ma ricordati che lì in Umbria i residenti non devono pagare nulla ! -6597 -6597 Fai subito il cambio di residenza...........quindi. -6116

Enzo. -5327

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Re: L.R. Raccolta funghi in Umbria.

Messaggio da Vincenzo Migliozzi » 24 feb 2012, 20:58

zipo51 ha scritto:Scusate ma mi senbra che sia cambiato qualcosa le tariffe che non sono più in lire come la legge prevedeva ma in Euri come la legge prevede ora solo che vorrei sapere quanto devo pagare io non residente se vado in Umbria per una settimana a raccogliere funghi naturalmente in Euri -6565 -5327

-5367 -5367

naturalmente non lo so perchè io...........utilizzo i motivi di studio .........quando sto in Valnerina.

Concedetemi almeno questo piccolo vantaggio..........in cambio delle immagini. -2107 -2107

fuscoruber
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Re: L.R. Raccolta funghi in Umbria.

Messaggio da fuscoruber » 25 feb 2012, 19:29

-6565 Vincenzo...cambio di residenza in procinto di esser fatto -5178

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Re: L.R. Raccolta funghi in Umbria.

Messaggio da Vincenzo Migliozzi » 25 feb 2012, 20:47

fuscoruber ha scritto:-6565 Vincenzo...cambio di residenza in procinto di esser fatto -5178
Fai bene a farlo !
sappi che in Umbria i controlli li fa il Corpo Forestale che in quella Regione è perfettamente funzionante a dovere.

Tanto per farti comprendere ..........in Valnerina , dove ci starò al massimo per venti-trenta gg l'anno, mi hanno fermato per controlli SETTE VOLTE negli ultimi anni.
Nel Lazio , dove vado a funghi molto più spesso , sono stato controllato ...........ZERO volte !!

-5327

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Re: L.R. Raccolta funghi in Umbria.

Messaggio da fuscoruber » 25 feb 2012, 22:11

Vincenzo ha scritto:
fuscoruber ha scritto:-6565 Vincenzo...cambio di residenza in procinto di esser fatto -5178
Fai bene a farlo !
sappi che in Umbria i controlli li fa il Corpo Forestale che in quella Regione è perfettamente funzionante a dovere.

Tanto per farti comprendere ..........in Valnerina , dove ci starò al massimo per venti-trenta gg l'anno, mi hanno fermato per controlli SETTE VOLTE negli ultimi anni.
Nel Lazio , dove vado a funghi molto più spesso , sono stato controllato ...........ZERO volte !!

-5327
Poco che sto qui in Umbria, ma un bel po' di cose mi sembrano funzionare bene -6116

La residenza l'avrei cambiata comunque, mi ha seguito in tutti i miei spostamenti negli ultimi anni :swe:

Intanto beccati quest'immagine odierna di Monteleone di Spoleto... -5178 primi giri perlustrativi :ok:

-5327

Marco
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Re: L.R. Raccolta funghi in Umbria.

Messaggio da ardi1949 » 25 feb 2012, 22:15

Ti ho preceduto di un attimo ed ho visto la foto dopo aver inserito il mio messaggio, adesso me la guardo.

-5327 -5327 Silvio.

P.S. L'ho già guardata ma mi sembra che lì sia ancora parecchio fresco.

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