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Normativa nazionale per la raccolta dei funghi epigei.

Inviato: 05 ago 2008, 10:44
da Vincenzo Migliozzi



Legge 23 agosto 1993, n. 352
[modificata dal DPR 14 luglio 1995, n. 376]


Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Capo I - Raccolta dei funghi

Art.1

Le regioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Art. 2

Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.
Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.
Art. 3

Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.
Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.
Art. 4

Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.
Le regioni vietano la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.
Art. 5

Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.
È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.
È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
Art. 6

La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
nelle riserve naturali integrali;
nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;
in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.
La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
Art. 7

Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.
Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.
Art. 8

In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.
Art. 9

[comma abrogato - sostituito dall'art.1 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale.
I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 10

Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.
Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 11 [abrogato dal DPR 14 luglio 1995, n. 376]

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate volontarie.
Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
Art. 12

Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 13

Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.
È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.
Capo II - Commercializzazione dei funghi

Art. 14 [abrogato - sostituito dall'art.2 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]

La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
La rivendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
Art. 15 [abrogato - sostituito dall'art.3 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]

La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale d'igiene.
Art. 16 [abrogato - sostituito dall'art.4 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]

È consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varietà di funghi freschi spontanei:
Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
Cantharellus cibarius;
Cantharellus lutescens;
Amanita caesarea;
Morchella (tutte le specie);
Clitocybe gigantea, nebularis, geotropa;
Tricholoma georgii;
Pleurotus eryngii;
Armillaria mellea.
L'elenco di cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17 [abrogato - sostituito dall'art.5 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]

Con la denominazione di "funghi secchi" possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie e varietà:
Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
Cantharellus cibarius (tutte le specie);
Agaricus bisporus;
Marasmius oreades;
Auricularia auricula-judae.
Possono essere altresì poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con la denominazione di "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo.
È obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione: "Contenuto conforme alla legge".
La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche che sono fissate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 18 [abrogato - sostituito dall'art.6 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]

I funghi secchi sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico del fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la metà di una facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie.
Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, anche le generalità del perito od espero nella materia, regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il confezionamento. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il termine di dodici mesi dalla data suddetta.
I contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.
Art. 19 [abrogato - sostituito dall'art.7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]

È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come extra (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui all'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 5.
Art. 20 [abrogato - sostituito dall'art.8 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi.
Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al 12 per cento +/- 2 m/m.
Art. 21 [abrogato - sostituito dall'art.9 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]

I funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.
Su ogni confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi scientifici delle specie di funghi contenute e le rispettive quantità, espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n.283, come sostituito dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Art. 22 [abrogato dal DPR 14 luglio 1995, n. 376]

Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21, l'unità sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato.
L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale.
Art. 23

La violazione delle norme di cui la presente capo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Data a Roma, addì 23 agosto 1993





Testo completo del:

Decreto del Presidente della Repubblica
14 luglio 1995, n. 376


Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati


Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'art. 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 30 aprile 1963, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro di materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Ritenuta la necessità di modificare alcune norme della legge 23 agosto 1993, n. 352, allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai principi e alle norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 (Ispettorati micologici)
Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352

Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).
Art. 2 (Vendita di funghi freschi spontanei)
Art. 14, legge 23 agosto 1993, n. 352

La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
L'autorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione o delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
Art . 3 (Certificazione sanitaria)
Art 15, legge 23 agosto 1993, n. 352

La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda USL, secondo le modalità previste dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 4 (Commercializzazione delle specie di funghi)
Art 16, legge 23 agosto 1993, n. 352

È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all'allegato I.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.
Art. 5 (Denominazione "funghi secchi")
Art 17, legge 23 agosto 1993, n. 352

Con la denominazione di"funghi secchi" si intende il prodotto che, dopo essicamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12% +/- 2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:
Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
Agaricus bisporus;
Marasmius oreades;
Auricularia auricula-judae;
Morchella (tutte le specie);
Boletus granulatus;
Boletus badius;
Craterellus cornucopioides;
Psalliota hortensis;
Lentinus edodes;
Pleurotus ostreatus;
Lactarius deliciosus;
Amanita caesarea.
Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché provenienti dagli altri paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché legalmente commercializzate in detti Paesi.
I funghi secchi, provenienti da altri paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti.
La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore ai 12 mesi dal confezionamento.
L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue:
impurezze minerali, non più del 2% m/m;
impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m;
tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m;
funghi anneriti, non più del 20% m/m.
La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzionni qualitative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1996.
Art. 6 (Confezionamento dei funghi)
Art. 18, legge 23 agosto 1993, n. 352

I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico accompagnato dalla menzione di cui all'art. 5, comma 6.
Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni, anche le generalità del micologo sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui all'art. 5. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 1993, n. 352, si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 1998.
I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.
Art 7 (Funghi porcini)
Art. 19, legge 23 agosto 1993, n. 352

È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini), di cui all'art. 5, comma 1.
Con la denominazione "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo.
La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 2.
Art. 8 (Gamme di quantità nominale)
Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabilite gamme di quantità nominale dei preimballaggi di funghi secchi destinati al consumatore.
Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 9 (Trattamento dei funghi)
Art. 21, legge 23 agosto 1993, n. 352

I funghi delle specie elencate nell'allegato II possono essere conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati.
L'elenco di cui all'allegato II può essere modificato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese d'origine.
I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del Clostridium botulinum e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti a impedire la germinazione delle spore.
La distribuzione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi.
Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.
Art. 10 (Etichettatura dei funghi)

L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei funghi devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: "Attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari".
Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie.
L'etichettatura dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare l'indicazione dell'obbligo della cottura.
La dicitura "ai funghi" o simili, utilizzata nell'etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni.
Art. 11 (Vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.
Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.
Art. 12 (Norme transitorie)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tuttavia è consentita l'utilizzazione di etichette e imballaggi non conformi alle norme previste dal presente regolamento, purché conformi alle norme precedentemente in vigore, per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I funghi così confezionati possono essere commercializzati fino alla scadenza del termine minimo di conservazione riportato sui relativi preimballaggi.
Art. 13 (Norme finali)

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia: l'art. 9, comma 1, l'art. 11, l'art. 14, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 19, l'art. 20, l'art. 21 e l'art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1995



Allegato I
(previsto dall'art. 4, comma 1, primo capoverso)

Agaricus arvensis;
Agaricus bisporus;
Agaricus bitorquis;
Agaricus campestris;
Agaricus hortensis;
Amanita caesarea;
Armillaria mellea;
Auricularia auricula-judae;
Boletus aereus;
Boletus appendiculatus;
Boletus badius;
Boletus edulis;
Boletus granulatus;
Boletus impolitus;
Boletus luteus;
Boletus pinicola;
Boletus regius;
Boletus reticulatus;
Boletus rufus;
Boletus scaber;
Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
Clitocybe geotropa;
Clitocybe gigantea;
Craterellus cornucopioides;
Hydnum repandum;
Lactarius deliciosus;
Leccinum (tutte le specie);
Lentinus edodes;
Macrolepiota procera;
Marasmius oreades;
Morchella (tutte le specie);
Pleurotus cornucopiae;
Pleurotus eryngii;
Pleurotus ostreatus;
Pholiota mutabilis;
Pholiota nameko mutabilis;
Psalliota bispora;
Psalliota hortensis;
Tricholoma columbetta;
Tricholoma equestre;
Tricholoma georgii;
Tricholoma imbricatum;
Tricholoma portentosum;
Tricholoma terreum;
Volvariella esculenta;
Volvariella volvacea;
Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);
Pleurotus eryngii;
Stropharia rugosoannulata.


Allegato II
(previsto dall'art. 9, comma 1, primo capoverso)

Agaricus arvensis;
Agaricus bisporus;
Agaricus campestris;
Amanita caesarea;
Armillaria mellea;
Auricularia auricula-judae;
Boletus aereus;
Boletus badius;
Boletus edulis;
Boletus granulatus;
Boletus impolitus;
Boletus luteus;
Boletus pinicola;
Boletus regius;
Boletus reticulatus;
Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
Clitocybe gigantea;
Clitocybe geotropa;
Craterellus cornucopioides;
Hydnum repandum;
Lactarius deliciosus;
Lentinus edodes;
Macrolepiota procera;
Marasmius oreades;
Morchella (tutte le specie);
Pholiota mutabilis;
Pholiota nameko mutabilis;
Pleurotus ostreatus;
Psalliota hortensis;
Psalliota bispora;
Tricholoma columbetta;
Tricholoma equestre;
Tricholoma georgii;
Tricholoma imbricatum;
Tricholoma portentosum;
Tricholoma terreum;
Volvariella volvacea;
Volvariella esculenta;
Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);
Pleurotus eryngii;
Stropharia rugosoannulata.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 agosto 2002

Divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma equestre. (GU n. 201 del 28-8-2002)

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n.376 concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, che consente la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati elencate nell'allegato I;

Visto l'art. 9, comma 1, che consente la conservazione dei funghi sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati elencati nell'allegato II;

Visto che nei citati allegati I e II e' presente il fungo epigeo denominato Tricholoma equestre; Considerato che sono stati segnalati nella letteratura scientifica 12 casi di avvelenamento in Francia, con tre decessi, per rabdomiolisi, collegati al consumo del Tricholoma equestre; Considerato che alcune regioni e province autonome hanno richiesto l'eliminazione del fungo epigeo Tricholoma equestre dalle liste positive di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita' del 3 luglio 2002 che ha proposto di eliminare, in via cautelativa, dagli allegatiI e Il del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 il Tricholoma equestre, dopo aver consultato le piu' accreditate fonti scientifiche nel settore biomedico;

Considerato che occorre adottare, ai fini della tutela della salute pubblica, misure sanitarie cautelative urgenti; Considerato che la modifica per via ordinaria del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 non consentirebbe un intervento tempestivo ai fini della tutela della salute pubblica; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina: Art. 1. 1.
La raccolta, la commercializzazione e la conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma equestre e' vietata su tutto il territorio nazionale. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 20 agosto 2002
Il Ministro: Sirchia






Re: Regolamento concernente la disciplina della raccolta e del..

Inviato: 05 ago 2008, 10:57
da Vincenzo Migliozzi
Decreto del Presidente della Repubblica
14 luglio 1995, n. 376


Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati


Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'art. 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 30 aprile 1963, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro di materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Ritenuta la necessità di modificare alcune norme della legge 23 agosto 1993, n. 352, allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai principi e alle norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 (Ispettorati micologici)
Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352

Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).
Art. 2 (Vendita di funghi freschi spontanei)
Art. 14, legge 23 agosto 1993, n. 352

La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
L'autorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione o delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
Art . 3 (Certificazione sanitaria)
Art 15, legge 23 agosto 1993, n. 352

La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda USL, secondo le modalità previste dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 4 (Commercializzazione delle specie di funghi)
Art 16, legge 23 agosto 1993, n. 352

È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all'allegato I.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.
Art. 5 (Denominazione "funghi secchi")
Art 17, legge 23 agosto 1993, n. 352

Con la denominazione di"funghi secchi" si intende il prodotto che, dopo essicamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12% +/- 2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:
Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
Agaricus bisporus;
Marasmius oreades;
Auricularia auricula-judae;
Morchella (tutte le specie);
Boletus granulatus;
Boletus badius;
Craterellus cornucopioides;
Psalliota hortensis;
Lentinus edodes;
Pleurotus ostreatus;
Lactarius deliciosus;
Amanita caesarea.
Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché provenienti dagli altri paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché legalmente commercializzate in detti Paesi.
I funghi secchi, provenienti da altri paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti.
La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore ai 12 mesi dal confezionamento.
L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue:
impurezze minerali, non più del 2% m/m;
impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m;
tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m;
funghi anneriti, non più del 20% m/m.
La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzionni qualitative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1996.
Art. 6 (Confezionamento dei funghi)
Art. 18, legge 23 agosto 1993, n. 352

I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico accompagnato dalla menzione di cui all'art. 5, comma 6.
Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni, anche le generalità del micologo sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui all'art. 5. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 1993, n. 352, si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 1998.
I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.
Art 7 (Funghi porcini)
Art. 19, legge 23 agosto 1993, n. 352

È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini), di cui all'art. 5, comma 1.
Con la denominazione "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo.
La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 2.
Art. 8 (Gamme di quantità nominale)
Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabilite gamme di quantità nominale dei preimballaggi di funghi secchi destinati al consumatore.
Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 9 (Trattamento dei funghi)
Art. 21, legge 23 agosto 1993, n. 352

I funghi delle specie elencate nell'allegato II possono essere conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati.
L'elenco di cui all'allegato II può essere modificato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese d'origine.
I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del Clostridium botulinum e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti a impedire la germinazione delle spore.
La distribuzione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi.
Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.
Art. 10 (Etichettatura dei funghi)

L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei funghi devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: "Attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari".
Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie.
L'etichettatura dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare l'indicazione dell'obbligo della cottura.
La dicitura "ai funghi" o simili, utilizzata nell'etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni.
Art. 11 (Vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.
Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.
Art. 12 (Norme transitorie)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tuttavia è consentita l'utilizzazione di etichette e imballaggi non conformi alle norme previste dal presente regolamento, purché conformi alle norme precedentemente in vigore, per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I funghi così confezionati possono essere commercializzati fino alla scadenza del termine minimo di conservazione riportato sui relativi preimballaggi.
Art. 13 (Norme finali)

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia: l'art. 9, comma 1, l'art. 11, l'art. 14, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 19, l'art. 20, l'art. 21 e l'art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1995



Allegato I
(previsto dall'art. 4, comma 1, primo capoverso)

Agaricus arvensis;
Agaricus bisporus;
Agaricus bitorquis;
Agaricus campestris;
Agaricus hortensis;
Amanita caesarea;
Armillaria mellea;
Auricularia auricula-judae;
Boletus aereus;
Boletus appendiculatus;
Boletus badius;
Boletus edulis;
Boletus granulatus;
Boletus impolitus;
Boletus luteus;
Boletus pinicola;
Boletus regius;
Boletus reticulatus;
Boletus rufus;
Boletus scaber;
Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
Clitocybe geotropa;
Clitocybe gigantea;
Craterellus cornucopioides;
Hydnum repandum;
Lactarius deliciosus;
Leccinum (tutte le specie);
Lentinus edodes;
Macrolepiota procera;
Marasmius oreades;
Morchella (tutte le specie);
Pleurotus cornucopiae;
Pleurotus eryngii;
Pleurotus ostreatus;
Pholiota mutabilis;
Pholiota nameko mutabilis;
Psalliota bispora;
Psalliota hortensis;
Tricholoma columbetta;
Tricholoma equestre;
Tricholoma georgii;
Tricholoma imbricatum;
Tricholoma portentosum;
Tricholoma terreum;
Volvariella esculenta;
Volvariella volvacea;
Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);
Pleurotus eryngii;
Stropharia rugosoannulata.


Allegato II
(previsto dall'art. 9, comma 1, primo capoverso)

Agaricus arvensis;
Agaricus bisporus;
Agaricus campestris;
Amanita caesarea;
Armillaria mellea;
Auricularia auricula-judae;
Boletus aereus;
Boletus badius;
Boletus edulis;
Boletus granulatus;
Boletus impolitus;
Boletus luteus;
Boletus pinicola;
Boletus regius;
Boletus reticulatus;
Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
Clitocybe gigantea;
Clitocybe geotropa;
Craterellus cornucopioides;
Hydnum repandum;
Lactarius deliciosus;
Lentinus edodes;
Macrolepiota procera;
Marasmius oreades;
Morchella (tutte le specie);
Pholiota mutabilis;
Pholiota nameko mutabilis;
Pleurotus ostreatus;
Psalliota hortensis;
Psalliota bispora;
Tricholoma columbetta;
Tricholoma equestre;
Tricholoma georgii;
Tricholoma imbricatum;
Tricholoma portentosum;
Tricholoma terreum;
Volvariella volvacea;
Volvariella esculenta;
Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);
Pleurotus eryngii;
Stropharia rugosoannulata.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 agosto 2002

Divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma equestre. (GU n. 201 del 28-8-2002)

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n.376 concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, che consente la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati elencate nell'allegato I;

Visto l'art. 9, comma 1, che consente la conservazione dei funghi sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati elencati nell'allegato II;

Visto che nei citati allegati I e II e' presente il fungo epigeo denominato Tricholoma equestre; Considerato che sono stati segnalati nella letteratura scientifica 12 casi di avvelenamento in Francia, con tre decessi, per rabdomiolisi, collegati al consumo del Tricholoma equestre; Considerato che alcune regioni e province autonome hanno richiesto l'eliminazione del fungo epigeo Tricholoma equestre dalle liste positive di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita' del 3 luglio 2002 che ha proposto di eliminare, in via cautelativa, dagli allegatiI e Il del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 il Tricholoma equestre, dopo aver consultato le piu' accreditate fonti scientifiche nel settore biomedico;

Considerato che occorre adottare, ai fini della tutela della salute pubblica, misure sanitarie cautelative urgenti; Considerato che la modifica per via ordinaria del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 non consentirebbe un intervento tempestivo ai fini della tutela della salute pubblica; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina: Art. 1. 1.
La raccolta, la commercializzazione e la conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma equestre e' vietata su tutto il territorio nazionale. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 20 agosto 2002
Il Ministro: Sirchia

Re: Normativa nazionale per la raccolta dei funghi epigei.

Inviato: 05 ago 2008, 17:45
da Terzo
Ciao Vincenzo, come mai ci riproponi la cosa? c'è qualcosa che dobbiamo notare?
non farcela rileggere tutta -6343 :swe: :picchiatesta:
ciao, III

Re: Normativa nazionale per la raccolta dei funghi epigei.

Inviato: 05 ago 2008, 18:12
da Vincenzo Migliozzi
Terzo ha scritto:Ciao Vincenzo, come mai ci riproponi la cosa? c'è qualcosa che dobbiamo notare?
non farcela rileggere tutta -6343 :swe: :picchiatesta:
ciao, III
assolutamente nulla, non ti preoccupare. -5178

siccome il forum è dedicato a tutti gli aspetti della scienza dei funghi...........mi sono accorto , in assenza dei funghi , che mancavamo delle info importanti quali le Leggi Nazionale e regionali , gli indirizzi dei Centro antiveleni......etc,etc ........così ho iniziato a colmare i vuoti ..............

-5327 -5327

Re: Normativa nazionale per la raccolta dei funghi epigei.

Inviato: 05 ago 2008, 19:21
da Vincenzo Migliozzi
guaito ha scritto:Io invece ho colto l'occasione per dargli una veloce rilettura, e una cosa che mi ha colpito è la presenza dell'Auricularia; so che è commestibile, molto apprezzata in oriente (non so se la stessa precisa specie), ma è messa allo stesso livello di molte altre specie con fama maggiore. Voglio spiegarmi meglio: nell'elenco dei funghi ammessi al commercio, cita quelli maggiormente apprezzabili, tralasciando ed omettendo specie, pur commestibili, ma di meno valore. Per esempio Amanita rubescens.

Sorge allora spontanea la domanda: ma l'Auricularia che sapore ha, che caratteristiche possiede da punto di vista alimentare?

Qualcuno ne sa qualcosa?

Ciao da Roberto
Conosco una persona che , un giorno , ha voluto , per curiosità , provarla !

Il suo giudizio : FA VERAMENTE SCHIFO !! -5178

Re: Normativa nazionale per la raccolta dei funghi epigei.

Inviato: 06 ago 2008, 07:06
da Daniele
Conosco una persona che , un giorno , ha voluto , per curiosità , provarla !

Il suo giudizio : FA VERAMENTE SCHIFO !! -5178[/quote]


penso che i cinesi la chiamano mu-err e la usano sopratutto per le zuppe e per i piatti con riso...

....non mi viene in mente un piatto italiano che si sposasse bene con questi funghi, ma io non sono un cuoco...

magari qualcuno puo correggermi

Re: Normativa nazionale per la raccolta dei funghi epigei.

Inviato: 06 ago 2008, 11:36
da Vincenzo Migliozzi
tartufone ha scritto:Conosco una persona che , un giorno , ha voluto , per curiosità , provarla !

Il suo giudizio : FA VERAMENTE SCHIFO !! -5178


penso che i cinesi la chiamano mu-err e la usano sopratutto per le zuppe e per i piatti con riso...

....non mi viene in mente un piatto italiano che si sposasse bene con questi funghi, ma io non sono un cuoco...

magari qualcuno puo correggermi
Quello che si pensa possa essere il fungo che si mangia nei ristoranti orientali .........NON è assolutamente l'Auricularia auricula judae ma una specie vicina ma differente........

Re: Normativa nazionale per la raccolta dei funghi epigei.

Inviato: 14 ago 2008, 09:01
da Daniele
Quello che si pensa possa essere il fungo che si mangia nei ristoranti orientali .........NON è assolutamente l'Auricularia auricula judae ma una specie vicina ma differente........

Enzo, ho fatto qualche ricerca, hai ragione, il fungo "mu err" dovrebbe essere l'Auicularia polytricha...

Re: Normativa nazionale per la raccolta dei funghi epigei.

Inviato: 02 dic 2016, 18:30
da pasquale
Ciao a tutti
e perdonate questa mia intrusione.
Anche io ho assaggiato ,per curiosità,l'orecchia di giuda e posso affermare che non fa affatto schifo perché non ha proprio alcun sapore.
So che i cinesi la coltivano da tempo immemorabile sia a scopo culinario che terapeutico.
In una vecchia rivista che io compravo negli anni 80 ,Guido Stecchi definiva l'orecchio di giuda "fungo acchiappasapori",intendendo con ciò che malgrado il fungo sia in realtà privo di qualunque sapore esso è in grado di assorbire i sapori degli altri ingredienti che compongono la ricetta in cui viene adoperato.
E' per tale motivo che i cinesi lo adoperano nelle zuppe ,soprattutto dove sono presenti dei crostacei-